difesa gava (avv corini) e difesa gratteri (seconda parte con l'avvocato d'ascola replicano ai pm. la difesa luperi con di bugno chiedono l'incidente probatorio.
TRASCRIZIONE SOMMARIA
[P = Presidente o giudici ; D = difesa ; A = accusa(pm) ; C = parti civili/parti
lese ; R = teste]
P: [fa l'appello per il processo Di Bernardini]
D: (Di Bugno - Luperi) richiesta di incidente probatorio all'esame di michele burgio,
troiani pietro, affinche' riferiscano quanto accaduto nella notte tra il 21
luglio e il 22 luglio 2001, in ordine al trasporto degli ordigni incendiari.
[...]
A: (zucca) preferiremmo avere da parte della difesa di tutte le eccezioni e di
tutte le iniziative. possiamo rispondere adesso ma ci pare uno stillicidio che
non giova alla discussione.
P: in effetti avevo chiesto di presentare le istanze di incidente probatorio
prima dell'inizio della discussoine. E' depositata, andiamo cmq avanti con la
discussione. Alla fine delle discussioni valutiamo l'incidente probatorio.
D: (Di Bugno) voglio fare notare che e' un incidente probatorio svincolato dalla
decisione che deve prendere. l'incidente probatorio si puo' chiedere anche come
forma di formazione del fascicolo. Sa benissimo che e' un'acquisizione di prove
per il dibattimento.
P: certamente. lo valuterei successivamente.
P: il parere dei pm ?
A: (Zucca) forse non ci siamo intesi. noi vorremmo prendere posizione in sede di
replica. Cioe', noi abbiamo esposto i risultati delle indagini preliminari,
vorrebbe sentire il parere della difesa. Noi possiamo farlo, ma credo... ho
usato il termine correttezza non con valore morale o deontologico... mi pare il
metodo piu' consono allo svolgimento dell'udienza. Se ogni volta dobbiamo
interloquire.....
P: per quanto mi riguarda l'avvocato Di Bugno ha concluso la discussione.
A: noi riteniamo piu' opportuno rispondere una volta sola tutt'insieme...
[... continua la discussione tra pm e presidente ...]
[ il giudice verbalizza ]
D: (corini) come difensore di alcune delle parti interessate faccio notare che
questa operazione funziona in base a regole precise, e il fatto che vi si stia
procedendo in sede di udienza preliminare non ne cambia la funzione
istituzionale. Ritengo quindi che sia una violenza inaudita al codice non
osservare comunque i termini del cpp cioe' 2 giorni per formulare parere. [...]
D: (altra difesa) nel normale ordine di acquisizione dei pareri il pm viene
prima. [...] Noi possiamo riservarci di presentare obiezioni fino a che il pm
non da risposta, anche in subordine a cio' che viene deciso. [...]
Se viene consentito al pm di rispondere in altra sede rispetto a questa ed altre
eventuali richiesta, anche noi faremo le nostre osservazioni in tale sede.
P: il giudice rilevato che il pm puo' formulare deduzioni entro 2 giorni dalla
richiesta, rilevato peraltro che la disciplina dell'incidente probatorio va
armonizzata con quella dell'udienza preliminare, che se da una parte occorre
rispettare il termine di legge, dall'altra non si puo' tale termine
arbitrariamente accorciare, come accadrebbe nel caso di richiesta di deduzione
all'udienza odierna; che la prossima udienza e' fissata per il 10 novembre,
dispone che all'udienza del 10 novembre il pm e le parti formulino deduzioni
sulla richiesta. E dispone il procedersi oltre.
D: (corini) la decide il 10 o poi oltre.
P: riservero' l'esito della discussione. L'idea e' quella di decidere in quella
sede.
D: (corini - ) faro' un intervento a telegramma. ma devo attaccarle un
bottoncino sulla questione meramente procedurale che devo affacciarle e che
attinge alla posizione del dottor Gava sul procedimento Pascoli.
Io ritengo di farle rilevare la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio
che ho sviluppato per iscritto. Ci sono due questioni distinte, la nullita'
della richiesta di rinvio a giudizio per mancato notifica della conclusione
delle indagini preliminari al dottor gava. E la seconda questione e'
l'inutilizzabilita' di tutti gli atti di indagine successivi allo spirare del
primo semestre investigativo e quindi conseguenti alla prima proroga richiesta.
Brevissimamente perche' la questione e' semplice quanto efficace e credo che
costituisca per il dottor Gava una salvifica polizza assicurativa.
Il dottor Gava viene iscritto il 6 dicembre 2001. Per tali incolpazione il 20
febbraio 2002 il dottor gava elesse domicilio presso la questura di nuoro,
tant'e' che tutti gli avvisi vengono notificati al dottor Gava a
quell'indirizzo.
Successivamente il dottor Gava in un altro procedimento penale che non lo
riguardava all'origine, il processo diaz, viene sentito dai pm zucca e cardona
per nuove e distinte incolpazioni, viene indagato per la vicenda diaz. In
occasione di tale atto il dottor Gava elegge come e' suo diritto un altro
domicilio legale, per la questione diaz decide di eleggere domicilio presso lo
studio del difensore. Il problema nasce successivamente, perche' il 12 settmbre
2003 l'avviso viene notificato solo presso lo studio del difensore e non a
nuoro, nonstante che si muova al dr solo imputazioni circa le vicende pascoli.
Ne' mai esiste revoca da parte del dottor gava del domicilio precedentemente
eletto. Ne' si puo' porre rimedio a questa macroscopica errore, sostenendo che
dall'unione dei due procedimenti sussista una soppressione di uno dei due
domicili.
Debbo sottolineare che le ipotesi di incolpazione non sono quelle della diaz ma
quelle della pascoli, che sono le uniche per cui il pm doveva notificare nel
domicilio da lui eletto.
E' una nullita' di ordine generale e rilevabile anche d'ufficio.
E la nullita' si propaga all'avviso di udienza preliminare e tutti gli atti
successivi.
E sono d'accordo con il giudice che l'inutilizzabilia' relativa non competa a
questa fase, ma quella assoluta non ha grado.
Quella che mi affaccio a dedurre e' una inutilizzabilita' patologica.
Oltre all'errore di cui sopra vi e' un errore riguardo il tempus.
Il dr gava viene iscritto in data 6 dicembre 2001. ai sensi del cpp il termine
entro cui richiedere la proroga delle indagini e' di 6 mesi. La prima proroga
viene richiesta il 7 giugno del 2002, un giorno dopo la scadenza dei termini.
Quindi la richiesta e' che il procedimento regredisca alla fase anteriore, e che
possa costruire una difesa sugli atti indiziari raccolti prima della prima
proroga
Per quanto riguarda il processo diaz io non posso che chiedere una generica
richiesta di non luogo a procedere, in presenza di un quadro ancora fumoso,
riservandomi di prendere parola in replica alla replica gia' annunciata dal pm.
P: sull'eccezione di nullita' il pm e' in grado di pronunciarsi ?
A: (Zucca) beh, dobbiamo controllare gli atti.
P: o sospendiamo un'oretta oppure intanto diamo la parola all'avvocato dascola e
poi vediamo...
D: (corini) dipende cosa decide il giudice.
P: siccome l'avvocato dascola ha detto che non parlera' tanto, allora volevo far
parlare l'avv dascola, poi sospendere e poi prendere una decisione.
D: (dascola - gratteri) vorrei segnare il perimetro della norma che regola
questa fase del giudizio [...] una fase che abbraccia la possibilita' di non
luogo a procedere anche in caso di elementi di prova che risultino
contraddittori ovvero non sufficienti. Questo per far capire la richiesta di
questa difesa di non luogo a procedere in relazione a questa udienza
preliminare.
Il giudice dell'ud prel ha un compito diverso da quello originariamente
assegnato, dal momento che la sentenza di non luogo a procedere comporta un
vaglio completo del quadro probatorio e anche della sua contradditorieta'.
[...] il gup in un quadro normativo ampio e dilatato e' in un certo senso posto
in una posizione del tutto simile al giudice che dovra' pronunciarsi sulla
responsabilita' dell'imputato, non essendo ipotizzabile che il quadro evolva
ulteriormente.[...]
Le valutazione della procura per quanto riguarda il dottor gratteri restera'
sostanzialmente immutato relativamente a quanto gia' presentato. [...]
Certamente deve essere segnalato come gli elementi di prova segnalati al dr
gratteri sono solo elementi di natura logica, come per stessa indicazione della
procura che qualifica in tal senso durante l'interrogatorio del dr gratteri.
Queste valutazioni logiche si innnestano in un quadro di responsabilita' per
posizione, ossia e' costante la definizione della responsabilita' come
responsabilita' discendente dalla posizione apicale, in relazione alla quale il
dr gratteri non poteva non sapere, dove per un verso alla natura soltanto logico
si innesta quella che e' evidente illegittimita' di una responsabilita' pensale
per posizione apicale, tnato piu' che la doppia negazione del non poteva non
sapere si tinge dei toni della colpa. [...]
Trasformando cosi' imputazioni doloso in un rimprovero colposo. Io mi tratterro'
brevemente sui capi di imputazione contestati al dr gratteri per dimostrare come
gia' questi capi di imputazoine non reggono a un controllo di legittimita'.
Cioe' questi capi di imputazione per come sono stati scritti, e non perche' i pm
non sappiano scriverli, ma perche' i fatti non hanno consentito di scriverli
diversamente, dimostrando non solo l'illegittimita' dei capi, ma anche l'assenza
dei fatti che potessero sostenerli.
In un contesto nel quale e' paradossale si debba cogliere il rilievo che in
arresto in flagranza gli agente che nel contesto in cui hanno operato non
avrebbero rispettato i principi di responsabilita' individuale, laddove lo
stesso rinvio a giudizio non rispetta questo principio. [...] E infatti al capo
a si afferma che il dottor gratteri avrebbe constatato... questa affermazione si
pone piu' al di la' del fatto che al si la' del diritto, perche' questa
affermazione implica il fatto che avrebbe constatato sneza poi occuparsi di
specificare quale elemento probatorio ci dice che il dr gratteri avrebbe
constatato alcunche'... E' poi pacifico che il dr gratteri non abbia constatato
nulla. Si dice "avrebbe constatato l'assenza di attribuzione ai singoli
individui la proprieta' degli oggettti sequestrati"... E sul punto non vi e'
alcun elemento probatorio neanche di rango logico, che possa giustificare
l'attribuzione al dr gratteri la constatazione.
Ancora "constatato l'attribuzione delle bottiglie molotov a persone arrestate
nella scuola diaz"... si sa solo che tali bottiglie siano state mostrate ai
funzionari, ma non si puo' trasformarli nella constatazione di un assenza di
attribuzione... [...]
Ancora "la palese mancanza dei presupposti per operare un arresto in flagranza"
E qui i conti non tornano, perche' aggiungiamo un ulteriore contestazione, si
contesta un errore di valutazione in presenza di constatazione di elementi tali
che potrebbero portare a un arresto in flagranza... e' la prima volta che in
sede operativa si contesta un errore di interpretazoine di una norma di
operazione giudiziaria. [...] Un precedente che apre scenari complessi ... Dato
che se c'e' responsabilita' penale allora anche agli errori dei giudici andra'
contestato lo stesso illecito penale, cosa che neanche noi avvocati anche
all'apice della verve di discussione ci siamo mai sognati di chiedere, anzi....
Questo e' l'oggetto della contatazione : errore interpretativo per fatto
riferibile alla condotta di altri.... Addirittura... [...]
Perche' c'e' un frequente scambio di termini tra illegittimo e illecito
relativamente all'arresto... E noi non possiamo valutare l'illegitimita' di
quell'arresto e quello dell'illiceita' penalistica... Si continua a riflettere
uno scambio che non e' privo di conseguenze penalistiche... Tutte le volte in
cui l'errore determini dei risultati in termini di contestazione di reati,
l'intervento del giudice non e' possibile, e non e' possibile sottrarsi da parte
del giudice, ma e' obbligatorio per il giudice decidere, non puo' non prendere
posizione. Come non e' possibile che non si prenda posizione che veri e propri
errori di valutazione diventino falso ideologico... Non occorre richiamare
l'attenzione di chissa' quale giurista per affermare che laddove vi sia un
errore di valutazoine su un operazione di polizia non si puo' innestare il falso
ideologico, perche' la valutaiozne non e' un falso ideologico.
Allora questi sono i fatti che in collegamento al 425 cpp cominciano a delineare
un quadro che non e' soltanto logico... come leggiamo nella memoria "la presenza
dei vertici in questione da' la certezza della loro partecipazione al processo
deliberativo". queste non sono interpretazioni creative dei pm, ma io la traggo
dalla pagina 45 di un documento redatto da un ufficio della procura. La verita'
e' che si dice questo, quando parlavo di responsabilita' per posizione, non e'
che parlavo di una circostanza che e' comoda alla difesa, dato che la corte
costituzionale ha insegnato che la responsabilita' e' personale, dato che lo
dico gli stessi pm accusandone gli agenti operanti rispetto ai vertici. E'
quello ceh testualmente si legge nella memoria dei pm.
Ancora alla pag 159 "l'operazione alla quale hanno preso parte non come
spettatori passivi, ma orientando l'attivita' degli agenti operanti che ne
perdono autonomia". Ma orientando come ? Quali sono gli elementi probatori che
ci portano a dire cio ? [...]
Nello stesso capo di imputazione si dice che questa influenza avvenga per
"induzione, deduzione ovvero per omissione di intervento". Ma qui non ci siamo
perche' si usano una attiva, l'altra omissiva di tipo non impeditiva... Ma non
e' soltanto la questione... Ormai siamo diventati tutti nordamericani anche chi
non voleva o fingeva di non volere diventarlo... quindi il diritto e' diventato
molto pratico... contrariamente alla nostra tradizione. Ma sotto il profilo
degli elementi probatori che taluno avrebbe influito sui comportamenti, ma che
sotto il profilo normativo non sa se questo si sia generato tramite una condotta
attiva ovvero una condotta di omissione non impeditiva... Che cosa implica una o
l'altra situazione ? Due cose opposte. Io devo essere in posizione di garanzia,
dato che anche se il termine non compare la situazione di una omissione non
impeditiva richiama la posizione di garanzia, ma io devo essere in posizione
consapevole... Allora si potra' dire che in consapevolezza un ufficiale di pg
che ne' luperi ne' gratteri erano, ha l'obbligo di impedire. Ma se ci si sgancia
da questa situazione la contestazione dlla condotta omissiva non impeditiva e'
fuori luogo [...]
[ ripete ottanta volta della questione del principio di personalita' della
responsabilita' penale, cioe' che gli agenti non l'hanno usato, ma i pm non lo
usano....]
Piu' e' scadente il livello dell'attivita' giudiziaria, piu' e' facile gestire
l'uso di gergo quotidiano. [...] In originale dizione era "divieto di
responsabilita' per fatto altrui". Se ci sono attivita' illecite compiute da
altri questa difesa non puo' entrare. Ma la contestazione del reato non puo'
avvenire solo in virtu' della posizione apicale, ma deve tingersi di elementi
probatori piu' specifici, che non emergono dagli interrogatori del dr gratteri,
ma che emergono invece dalle domande degli stessi pm.
In questo contesto esemplare da questo punto di vista, e mi permetto di
esprimere il massimo dell'apprezzamento per come e' stato condotto
l'interrogatorio nonostante le ambiguita' tra norme e fatti di come si usano gli
interrogatori... pag 32-33 della trscrizione
"Zucca: non c'e' alcun elemento su cui posiamo far leva per attribuirle questo
ruolo di istigatore, di mandante dell'episodio... La risposta alla suta domanda
e' piuttosto netta
Gratteri: in base a che cosa mi attribuite questi fatti ?
Zucca: in base alla posizione da lei rivestita" pag 108 della trascrizione.
Mi fermo per non tediare... [...]
Secondo noi un uomo medio avrebbe dovuto riflettere sulla situazione che forze
altamente addestrate in assenza di regole avrebbero potuto riuscire in cio' che
si e' verificato senza che il soggetto apicale se ne avveda. Ma questo e' un
rimprovero che pretende di contestare della riflessione che il pm fa rispetto a
quello che avrebbe potuto fare il dr gratteri. Senza considerare che cosa
registro il dr gratteri. Il dr gratteri risponde poi un fatto in termini di
colpa, quando i capi di imputazione sono nei termini di dolo.
[...]
[ e' talmente noioso che non ce la facciamo :(((((((( proprio mi perdo in mezzo
alle reiterate vaccate che ci propina ]
Come si puo' dire che i dirigenti abbiano una responsabilita' diretta se non
dicendo che dopo la decisione questi abbiano chiamato gli agenti uno a uno
dicendo "dovete bastonare", cosa che nessuno puo' pensare. Allora si deve
pensare che le decisioni e le pressione sul come avvenga l'operazione si debbano
trasferire logicamente in forma di propagazione. Tutto questo ion un contesto
che vede tra la fase deliberativa e la fase realizzativa ci sta un abisso.
allora e' impensabile da un punto di vista processuale trasferire dalla fase
deliberativa alla fase operativa responsabilita' rispetto all'oeprazione.
Cosa scrivono i pm ?
pag 104-105 della memoria "il riconoscimento unanime che la decisione fu
collegiale fa apparire verosimile "... faccio notare che l'apparire verosimile
non fa parte della responsabilita' penale " piu' verosimile per l'anallisi sopra
ricordata in relaizone al forte operare della linea gerarchica come fattore
preponderante per la determinazione del corso di operazoine da intraprendere"...
Cioe' la decisione si sarebbe trasferita a livello poerativo, come e' a noi
ignoto ... "la rappresentazione del questore colucci che riferisce di avere
subito pressioni dagli uffici superiori o dai loro rappresentanti"... e qui si
evoca l'interrogatorio di colucci, ma sempre in merito alla decisione e non
certo le modalita'... Colucci avrebbe subito pressioni perche' l'intervento si
verificasse.
Interrogatorio di colucci "dovrebbe spiegare chi la pressava in quel momento
Colucci: ma il termine pressare l'ha usato lei in un verbale. Io mi riferisco
alla pressione ambientale... E' stata una decisione presa da tutti".... Allora
una decisione collegiale... "Colucci: pm tutti non e'.... Andreassi, La Barbera,
se poi qualcuno aveva perplessita' allora qualcuno doveva dirlo apertamente..."
Allora Colucci dice che nesusno si era opposto e non riferisce di eventi che
giustifichino l'attribuzione di una decisione di una perquisizione con modalita'
violenta. [...]
"Colucci: doveva essere un intervento mirato, soft, senza portare alle
conseguenze che ha portato"
Allora cosa ne consegue ? Che fu una decisione collegiale, nessuno espresse
perplessita'... tanto che colucci dice che se qualcuno le avesse avute avrebbe
dovuto tirarle fuori.... Si decise un intervento soffice, un intervento con
modalita' diverse da quelle che poi avvengono... I pm e chiudo questo segmento e
altro non ho da dire, i pm riferiscono di un altra circostanza che sarebbe
rilevante nella ricostruzione... La sua presenza presso la scuola diaz nel
momento della irruzione... E qui francamente i conti non tornano, perche' i pm
sanno benissimo come il dr gratteri , come detto dallo stesso dr Ligotti, il dr
filippo ferri riscontra la circostanza che il dr gratteri non era dentro la
scuola, d'altronde il filmato e' inequivoco rispetto al punto...
pag 157-158 "in realta' il dr gratteri come e' possibile dimostrare con la
documetazione filmata e' gia' presente sul posto... vero e' che nel momento piu'
drammatico lo stesso gratteri e altri funzionari si allontanano di alcuni metri
rispetto alla facciata dell'edificio, cioe' invece di guardare voltano le
spalle." Questo dicono guardando il reperto 234.
Interrogatorio del dr Gratteri "Cardona: lei non era presente, ma era prensete
nella via di fronte senon in un momento immediato rispetto all'irruzione, ma
subito dopo" Ma nell'interrogatorio si dice il contrario del rinvio a giudizio.
Cioe' si dice, il dr gratteri non entro' nella scuola, addirittura entra a
distanza di nove minuti, in un afase in cui cio' che gli viene addebitato si
realizza in 3 minuti... Non stiamo ragionando su waterloo, ma su fatti che
avvengono in pochi minuti... [...]
Allora se il dr gratteri e lo dicce il pm cardona e' sul marciapiede antistante,
impegnato a richiamare l'attenzione che soggetti sconosciuti stavano lasciando
l'edificio.... ci troviamo in un contesto nel quale presentare la presenza del
dr gratteri come prova dell'illecito e' un fatto contrario a cio' che gli stessi
pm dicono negli interrogatori e cio' che viene visto dal rep 234 stesso in
maniera non equivoca.... [...]
terzo segmento: vengono ritrovate le molotov...
il dr gratteri non sa nulla delle molotov... veramente non sa nulla nessuno di
queste bottiglie... dato che quello che si sa non e' completo... noi apprezziamo
dell'esistenza di questi ordigni dalla presentazione di due operatori di un
sacchetto azzurro... [...]
il dr gratteri nel contesto di un colloquio di pochi secondi si dice che il dr
gratteri avrebbe saputo benissimo delel bottiglie... [...]
[ la mena ancora sull'innocenza di gratteri, o meglio sul fatto che lui non ne
sapeva nulla come dimostrato dai pochi secondi che abbiamo. La domanda naturale
e': e prima e dopo quei video ?????? ]
[...] Ecco come si puo' giudice ? Si puo' mandare al dibattimento un
procedimento con questa fisionomia ? Il giudice del dibattimento puo' colmare
questi divari ? Il divario tra la deliberazoine e le modalita' di esecuzione ?
Il divario tra la presenza delle molotov e la consapevolezza dell'illecito delle
molotov stesse ? In una memoria in cui la prova e' soltanto logica ? Il giudice
del dibattimento come colmera' questi divari ? Cokme colmera' il divario tra
rinvenimento delle molotov e arresti ?
La decisione di eseguire gli arresti.
Abbiamo gia' detto che i motivi sono indipendenti dalle bottiglie molotov e di
quanto al riguardo si puo' dire. C'e' anche da osservare che per la posizione
del dr Gratteri che si coglie dalle dichiarazioni di Canterini, quando questi
parla di aver riferito delle attivita' di resistenza all'interno e di come
Gratteri gli disse di riferire della resistenza, cioe' che se egli avesse
constatato la resistenza, ne scrivesse. Come si puo' pensare che Canterini dica
qualcosa per scagionare Gratteri, in un contesto in cui ognino pensa alla sua
situazione processuale ?
Gratteri e' la stessa persona che Canterini dice dichiarare "scrivete della
resistenza se vi e' stata"...
E c'e' il passaggio decisivo del quale io ho paralto piu' volte, la
testimonianza del livello qualitativo e quantitativo degli elementi di prova,
imprescindibili in un procedimento.
"Ligotti: e quali sono questi elementi ? [...] Dal momento che tutti coloro che
hanno firmato il verbale dicono di non essersi consultati con il dr Gratteri
allora non si capisce cosa contestiate, l'elemento di natura logica e' quello
che contestate ?
Cardona: si. ma la logica non e' spazzatura"
La logica e' quella attraverso cui si interpretano i fatti. Ma non si puo'
pretendere che la stessa ricostruzione sia sottoposta a un vaglio logico,
perche' gli elementi fattuali interpretati attraverso una logica siano
sufficienti per dare un quadro convincente... Gli stessi filosofi avvertivano
dell'abuso della logica, usando un sillogismo che dice "socrate e' un uomo,
tutti gli uomini sono mortali e quindi socrate e' mortale" o "tutti i camini di
parigi fumano, io fumo la pipa, io sono un camino".... I fatti devono
risultare tali da essere sufficienti perche' altrimenti lei non puo' disporre il
rinvio a giudizio, [...] e non contradditori. Che poi non e' che e' una
tragedia... se emergono elementi nuovi si riapre l'indagine... Il vaglio
dibattimentale e' consentito allorche' la soglia probatoria supera una certa
intensita'... E anche il gup ha una soglia probatoria...
In questo contesto questi sono i fatti... Mi pare in maniera assolutametne
concorde interpretati dalla difesa e dall'ufficio di procura. Non ci sono prove
dichiarative, le prove documentali depongono a favore degli imputati, [...]
altre prove che possa il giudice del dibattimento utilizzare, trovo impensabile
che ci sia un testimone che in tanti anni non si sia proposto ai mass media o
agli uffici della procura... Allora il giudice come potrebbe giustificare un
giudizio?
Allora se questi sono i fatti, queste sono le norme, io credo che non vi siano
spazi per una sentenza che non sia quella di non luogo a procedere.
P: il pm e' in grado di replicare all'eccezione o ha bisogno di consultare gli
atti di ufficio ?
A: avevamo concordato 10 minuti.
P: ci vediamo tra 20 minuti
[ sospensione ]
P: eravamo rimasti sull'eccezione di nullita', che e' da decidere subito
A: (cardona) sulla prima eccezione fatta rilevare dall'avvocato corini che
attiene sostanzialmente a una omessa notifica presso domicilio validamente
eletto e invece notifica su domiciliio eletto per altro procedimento,
richiamerei alla sentenze del 2001, 1999, 1994 che fanno riferimento alla
riunione di procedimenti che consentono la notifica presso uno dei domicili
eletti.
Vorrei spendere qualche parola in piu': si tratta di una dichiarazoine di
domicilio presso la questura di nuoro, perche' indica un indirizzo dove
l'imputato dichiara di essere residente e di una elezione di domicilio.
La giurisprudenza ha chiarito piu' volte che la differenza tra dichiarazione e
elezione e' che nella dichiarazione l'imputato dichiara un luogo dove possa
essere reperibile lui ovvero una persona che glielo consegni.
Essendo i processi riuniti, l'elezione di domicilio prevale sulla dichiarazione
di domiciliol.
Per quanot riguarda l'eccezione di inutilizzabilita'. E' vero che la richiesta
di proroga e' stata richiesta con un giorno di ritardo. Faccio pero' rilevare
alcune questioni: agli atti del processo pascoli vi sono numerosi atti alcuni
dei quali sono sostanziali per le imputazioni dell'imputato gava, sono tutti
assunti in epoca precedente, compreso un interrogatorio dello stesso gava in
data 13 febbraio 2002. La seconda questoine e' che i concetti che sono stati
rilevati nell'eccezione rispetto a inutilizzabilita' patologica o meno degli
atti sono stati oggetto di valutazione di camere unite, in un giudizio
abbreviato. Qui siamo in una fase differente, dove il giudice non lo devo
ricordare io, e' investito di un giudizio di fondatezza dell'accusa per
procedere alla sucessiva fase dibattimentale. E' quindi certo che una sit
continete un proincipio di prova che ha in sede dibattimentale la finale
verifica. [...]
Ecco perche' secondo noi una sit puo' avere al limite una rilevanza fisiologica
e non patologica e si pone in modo nettamente diverso la questoine del vaglio
della sua utilizzabilita' rispetto aad altri atti.
Per questi motivi chiediamo che siano respinte tutte le eccezioni, e quantomeno
quelal di inutilizzabilita' non sia rilevanti ai fini del giudizio.
P: sono in grado di recuperarla
D: (corini) si incaponisce sul fatto che la sentenza dica quello che dice lui
C: (robotti) vorrei associarmi a quanto appena esposto dal pm, nello specifico
per quanto riguarda l'elezione di domicilio in un procedimento riunito ad altri
procedimenti [...] direi che e' pacifico che sia ppossibilie la notifica a uno
solo dei domicili eletti. Io depositerei altre sentenze
C: (multedo) mi associo a quanto detto del dott Cardona. Richiamo sentenza della
cassazione del 2001 dice le stesse cose, che in caso di elezione di domicilio di
un procedimento originariamente contratto a suo carico e estende i suoi effetti
a un procedimento derivato dal primo.
[ tutti producono atti, ale'! ]
P: decidero' l'eccezione di nullita'. quella di inutilizzabilita' la decidero'
in sede di giudizio onde evitare ulteriori richieste identiche
[ sospende altri 20 minuti ]
P: il giudice sull'eccezione di nullita' [...] osservato che gava ha effettuato
dichiarazione di domicilio e poi in data 15 11 2002 nel corso di interrogatorio
elezione di domicilio, che i procedimenti risultano essere stati riuniti,
considerata la recente giurisprudenza [...], osservato inoltre che il pm ha
conferito prevalenza all'elezione di domicilio alla mera dichiarazione, [...] e'
pertanto valida la notifica. Ritenuto pertanto che l'eccezione di nullita' sia
infondata, dispone il procedersi oltre. Si riserva per l'eccezione di
inutilizzabilita' alla fine dell'udienza.
D: (corini) rimanendo convinto della fondatezza, chiedo il non luogo a
procedere.
P: Siccome salteranno delle udienze per esempio per sciopero degli avvocati.
P: io aggiungo altre udienze convinte che non arriveremo a farle :
29 nov 2004
dic : 6-13-20-22-23
Invita le parti a fare presenti legittimi impedimenti entro la prossima udienza.
A: (cardona) per noi c'e' problema il 6-13-20
P: di per se non posso riceverlo come impedimnto, ma se non ci sono opposizione
delle parti...
D: (Di Bugno) mentre sta per decidere questa lei pero' valutera' da sola quale
e' stata la richiesta della difesa di rinvio di un udienza che e' stata negata
per esigenze di speditezza processuale.
P: se lei si oppone lo mettiamo a verbale
D: io non mi oppongo voglio mettere a verbale questo fatto.
A: (zucca) per capire. e' chiaro che la responsabilita' di far saltare un
udienza e' gravosa. io credo che quando il giudice chiede alle parti di fissare
il calendario chiede un parere. il collega mi pare abbia offerto alla
discussione delle difficolta'. E' certo che la segnalazione di un impedimento
per un pm (funzione iimpersonale) non e' rilevante. Veda il giudice se fissare
un altra data.
P: lo dico per tutti, non posso fissare nessun altra data, per la disponibilita'
dell'aula.
A: dato che si tratta di impegni che il collega ha gia', possiamo fare cosi: a
verbale si mette che il pm ha notificato degli impegni, sta al giudice se si
arrivi a tali udienze valutare se sia opportuno oppure no fare o meno l'udienza
P: ok.
D: (Di Bugno) si oppone alla richiesta di rinvio del pm fin d'ora.
[ che simpatico umorista. devo dire che di bugno ha un talento per stare
oltremodo antipatico ]
P: rinviamo al 10 novembre . Frojo. Per l'11 avvocato Battagliese.
Il 15 l'avvocato Cola parlera'. E quindi l'avvocato Biondi parlera' il 20.