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[processo diaz] - XXI udienza preliminare - trascrizione

xxi udienza preliminare. repliche dei pm e risposte delle difese. oggi potrebbe essere la penultima udienza.

TRASCRIZIONE SOMMARIA

[P = Presidente o giudici ; D = difesa ; A = accusa(pm) ; C = parti civili/parti
lese ; R = teste]

P: [fa l'appello]

P: [ legge ordinanza formale ]

P: direi che possiamo dare la parola al pm

A: (zucca) si signor giudice. volevo affrontare prima di entrare nel tema delle
repliche alcune questioni che mi sembrano circolare da un po' di tempo e che
attengono un po' al tema di valutare se e' esaurita la fase della discussoine
sulla base degli atti ovvero far intraprendere, intraprendere alcune strade
possibili nell'udienza preliminare, di segnalazione o di integrazione
probatoria. Il tema e' stato posto non solo da esplicite richieste istruttorie,
e' ovvio che in questa fase queste sono sollecitazioni al giudice in virtu' dei
suoi poteri, ma anche da una piu' generica doglianza io oserei dire, e una
censura al comportamento di una delle parti, ossia del pm, censura che e' stata
sollevata implicitamente ed esplicitamente in questa sede processuale e che e'
relativa all'attivita' integrativa che il pm ha reso noto di svolgere anche
attraverso comunicazione del deposito di atti nella propria segreteria. E' noto
che il tema dell'indagine intrgrativa si e' presentato quando a seguito di
un'eccezione difensiva si e' scoperto che non risultavano depositati i supporti
cartacei dei tabulati telefonici di cui la pg aveva fornito un'elaborazione al
pm. Il giudice ha chiesto se questi fossero depositati nel corso delle
successive udienze, si trattava di acquisire dati su supporto cartaceo di atti
che erano gia' al processo. Non voglio ritornare sulla questione che e' gia'
stata risolta dal giudice con varie ordinanze ma devo occuparmi della censura da
parte di alcune difese non solo in questa sede, ultima delle quali e' una
memoria difensiva delle difese di Di Bugno, Marzaduri, Corini e altri. Io non so
se il giudice voglia fare una discussione su questa memoria, ma consentira' il
giudice un chiarimento dal punto di vista dei pm sul tema che quelle difese
hanno piu' volte sollevato.
Io ho accennato a diverse sedi in cui la difesa solleva queste censure e lo dico
sinceramente, nonostante il pm abbia chiarito la posizione e il perche' ci si
era comportati cosi' e nonostante abbia fornito l'interpretazione della norma
processuale, le difese insistono a censurare il comportamento dei pm in sede
anche di sollecitazione di azione disciplinare. Questo lo dico non perche'
queste azioni comportino una qualche forma di intimidazione ma perche' mostrano
come alcune difese non tollerino che si possa dare una interpretazione diversa
del diritto rispetto a quella che looro ritengono corretta. Allora mi permetta
signor giudice di esplicitare ancora una volta perche' il pm non ha ritenuto di
dover depositare nella segreteria del giudice gli atti di attivita' integrativa,
ma l'ha depositati nella propria segreteria dando avviso alle difese.
Abbiamo dichiarato e lo ribadiamo che la legittimita' di questa azione derivi
dai precedenti giurisprudenziali. Il valore che occorre preservare sono i valori
del principio di difesa e di parita' delle parti a cui noi dobbiamo prestare
ossequio e fedelta'. La difessa che ha sollevato censure su questo comportamento
in sostanza si richiama con forza alla sentenza della corte costituzionale che
il pm gia' conosce e che costituisce il punto di partenza della questione. La
sentenza e' una sentenza interpretativa di rigetto che doveva decidere se
un'attivita' svolta dal pm dopo la richiesta di rinvio a giudizio fosse
legittima costituzionalmente o meno, o meglio se non fosse incostituzionale la
mancanza di un termine. La corte risolve dicendo che il sistema consente una
intepretazoine percui il diritto della difesa viene preservato perche' qualsiasi
attivita' svolga il pm qualora venga fatta conoscere alla difesa con un
deposito, questa attivita' si dice non viola il diritto di difesa. a ben vedere
si dice nella sentenza il pm non puo' eludere questo obbligo perche' non si puo'
parlare neanche di fascicolo del pm dopo l'inizio dell'udienza preliminare.
La sentenza e' del 1994. Il contesto e il quadro normativo che ha come
riferimento e' un contesto che oggi e' profondamente mutato. Cisono argomenti
e strumenti difensivi impensabili all'epoca. Oggi la difesa ha superato e di
molto lo svantaggio che aveva rispetto ai pm un tempo. E la nuova disciplina ha
conferito ancora piu' poteri al giudice in termini di attivita' integrativa e
probatoria. Ed e' chiaro che attivita' integrativa su suggerimento della difesa
tantopiu'. La giurisprudenza successiva ha ribadito con piu' sentenze e
seccamente che non c'e' lesione del diritto di difesa nel caso in cui c'e'
deposito che consegue la possibilita' di replicare.
In questo caso la difesa e' stata messa in condizione di conoscere il contenuto
dell'attivita' che abbiamo svolto. Nonostante questo la difesa non ha fatto
alcuna istanza al giudice di acquisizione di questo materiale. Ma questo
materiale doveva gia' essere a disposizione del giudice. Noi abbiamo ritenuto
che c'e' una disposizione piu' garantista se vogliamo... Noi abbiamo detto che
depositando gli atti alla nostra segreteria possiamo salvaguardare a maggior
ragoine il diritto di difesa, perche' l'attivita' integrativa potrebbe
introdurre elementi pregiudizievoli e che nella tesi difensiva sarebbe
automaticamente confluito nel materiale che il giudice ha a disposizoine.
Oggi se la difesa si lamenta della mancata acquisizione al fascicolo del giudice
di alcuni atti che ritiene essere favorevoli al proprio assistito, oggi la
difesa puo' chiederne l'acquiszione. Cosi' come il pm puo' ritenere che gli atti
siano sufficienti al giudizio. E' una scelta che il pm puo' compiere senza
timore di ledere alcun diritto della difesa, perche' se la difesa ritiene che ci
siano cose utili ai propri assistiti puo' chiederne l'acquisisizone.
Ora pero' vorrei chiarire di che cosa stiamo parlando. La difesa sostiene che in
questi atti , sostiene confusamente, che ci siano elementi favorevoli alla
difesa. Io ritengo che sia un onere della difesa indicare quali siano questi
atti, ma limitarsi a censurare le azione del pm perche' non fa quello che
dovrebbe e potrebbe fare la difesa ci sembra paradossale.
A volte c'e' una questione piu' tecnica: chi dice che il fascicolo del pm
avrebbe dovuto contenere quelle cose che la difesa ritiene che debba contenere.
Ricordiamo che il fascicolo trasmesso al giudice riguarda le imputazoine
relative ad alcune persone in un fascicolo che in realta' riguardano piu'
persone. Il cpp indica che il fascicolo del pm viene formato solo relativamente
alle persone contro le quali viene esercitata azione penale. Fra gli atti che la
difesa dovrebbe studiare, ci sono i tabulati telefonici che la difesa avrebbe
dovuto studiare, in un arco di tempo che e' sicuramente irrilevante rispetto ai
tempi in esame dell'azione. Questo la difesa e il giudice hanno potuto
osservare.
L'attivita' integrativa svolta consiste soltanto nell'acquisizione totale di
tutti questi dati.
La difesa nella sua memoria da intendere che vi e' un nodum fondamentale su un
tabulato di un utenza in uso al dr troiani e che il pm abbia sentito anche una
persona informata sui fatti e che quindi fosse a conoscenza di questa
comunicazione. La difesa allega un verbale che conosce bene senza allegare se
sia un documento favorevole a chi o pregiudizievole.... allora siamo alla
perversione delle regole sulle parti. Sicuramente siamo nei margini per
consentire alla difesa di esaminare una SIT e dettagliare gli atti ch eritiene
necesari.
Io ritengo che un modo di procedere suggerito dalla difesa sia un modo che non
voglia consentire al giudice di avere una materia su cui prendere le sue
decisioni. Io respingo quindi qualsiasi insinuazione sulla correttezza
dell'operato del pm e invito il giudice a disattendere qualsiasi istanza che
abbia come chiaro fine quello della dilazione.
Mi voglio occupare quindi di quelle che sono le istanze precise che sono state
presentate a fini istruttori, presentate da difensori che hanno concluso nel
merito e che quindi hanno chiesto al giudice di valutare la possibilita' di
assumere una prova.
Se non erro vi e' un'istanza che l'avvocato Ligotti che e' relativa alla
assunzione di SIT dal dr Paganini che e' quell'ausiliario tecnico di PG che ha
provveduto alla relazione di una cassetta acquisita dalla PG e ha compiuto
operazioni che dovrebbero essere dirette a una miglior qualita' dell'immagine.
Si tratta del rep 194 che contiene una cassetta TDK e l'elaborato del Paganini
in 3 cd. Io ritengo che questa istanza sia del tutto priva di una qualche
utilita' nel senso che la consulenza tecnica del signor paganini e la competenza
tecnica dello stesso si esaurisce nello sviluppo delle immagini e della loro
qualita', non certo nella sua capacita' di vedere cio' che devono vedere anche
gli altri occhi. Non credo che dovremmo chiedere al paganini chiarimenti su
quello che ha detto di aver visto nel filmato. Noi abbiamo la possibilita' di
vedere e valutare quello che e' il lavoro del paganini, cioe' le immaigni che ha
estartto e elaborato. Per maggiore comprensione 199 contiene una sony e una tdk,
la 175 contiente la sony, la 194 contiene la tdk e 3 cd del paganini.
Io vorrei soltanto chiarire una nota della memoria del pm... La nota 23 fa
riferimento ad una missiva indirizzata al capo della polizia dal dr mortola che
fa riferimento alla visione di questo reperto. Si tratta appunto del reperto
costituito dalle videocassette acquisite dal personale digos alla scuola
pascoli. Il dr mortola afferma che non e' possibile vedere apparentemente il
lancio di oggetti contundenti, tuttavia il dr mortola dice io posso testimoniare
che questo lancio ci sia stato. Questo lo dico perche' gli occhi del paganini
valgono come quelli del dr mortola: noi non dobbiamo vedere quello che ha visto
il paganini, ma dobbiamo vedere le immagini che ha prodotto, operazione che
ritengo si possa fare senza l'audizione del dr paganini. Quello che si puo'
vedere non e' oggetto di un udienza tecnica, ritengo quindi che non ci sia
utilita' dell'audizione del dr paganini
Un'altra precisazione vorrei fare: a pag 32 dello scritto difensivo o offensivo
del pm , si cita un provvedimento giudiziario di archiviazione del GIP di Genova
del 12.5.2003. Nel testo della memoria si afferma anche che la motivazione del
provvedimento puo' essere qui integralmente richiamata. Io volevo chiarire che
non e' stato allegato questo provvedimento, perch'e lo si e' ritenuto un
provvedimento giudiziario e la citazoine di un provvedimento equivale alla
citazione di una sentenza. E' evidente che la motivazione di questo
provvedimento non costituisce un elemento indiziario, ma che si cita quel
provvedimento a fini retorici e persuasivi. Ed e' chiaro che la discussione del
pm sono elementi che il giudice non aveva a disposizione. Nella memoria, noi
partiamo da questo provvediemnto per sapere quale materiale aggiuntivo ci possa
essere, ma per quanto riguarda il materiale precedente valga quanto detto gia'
dal giudice. Dico che e' un richiamo a fini retorici, perche' non vorrei che si
dicesse che non si puo' tenere conto di quel provvedimento perche' non e' stato
allegato, e' una citazione come un acitazione dell'articolo del corriere della
sera. La citazione non e' equivalente alla citazione che si e' fatto nel
fascicolo cioe' a un ordinanza di custodia cautelare del gip di cosenza. La
situazione e' diversa eprche' quell'atto non vi e' mai stato agli atti; credo
che sia ammissibili a fini argomentativi e retorici si possa dare lettura di
quell'atto, ma non si puo' dire che quell'atto e' stato al fascicolo degli atti,
vista la sua formazione e la sua datazione. Diro' di piu'... quel provvedimento
e' stato citato come materiale indiziario, e vorrei dire che quello e' una
citazione spuria, che magari non e' consona alla lealta' delle parti, ma e' una
citazione che accettiamo e che anche se fosse oggetto di richiesta di produzione
noi non ci opporremmo allla produzione. Ma vorrei fare intendere la differenza
nell'approccio alla modalita' di produzione

Conclusa questa premessa doverosa sotto il profilo della correttezza, devo dire
che adesso conviene affrontare il tema della replica agli argomenti che abbiamo
ascoltato provenienti dalla difesa. Il tema della replica e' stato a lungo
dibattuto da me e dal collega, abbiamo ascoltato arringhe e cercato di
individuare elementi che le difese non avessero posto nelle indagini e su cui lo
scritto depositato dal pm non potesse essersi soffermato. E debbo dire che
questa ricerca di elementi nuovi non ha portato a un elementi nuovi nonha
portato un elemento positivo.
La voglia di ribattere e' molto grande ma ci si e' resi conto che la forza
persuasiva delle difese si basa su argomenti che censurano gli atteggiamenti
degli inquirenti. Allora ci rendiamo conto che la replica servirebbe solo al
nostro orgoglio. su questo terreno non vogliamo inoltrarci, erche' non
gioverebbe alla materia del giudizio.
Devo dire che questo processo non e' ancora oggetto di polemiche esagerate,
possiamo anche accettare che si giochi su piu' tavoli, ma ci sembra piu'
opportuno tenere questa come sede del dibattimento legittimo. Ci rendiamo conto
che forse alcune difese sono frutto di disperazione processuale e anche su
questo terreno forse e' meglio non replicare.
Abbiamo ascoltato l'ira di chi non accetta di essere finito sul banco degli
imputati; anche su questo terreno e' facile opporre l'indignazione o rabbia
delle persone offese, che e' stata contenuta, proprio perche' aspetta quella
giustizia di un processo in cui far sentire la propria voce.
Il giudice valutera' la nostra presa di posizione in questa fase in sostanza,
sto dicendo, ci riportiamoa llo scritto difensivo. Riteniamo che se e' vero che
il dubbio del giudice debba riposare sul fatto se si sia o no lanciato
oggetti.... se questo non e' chiaro e' inutile il processo, il giudice
prosciolga.... Se il pm non e' riuscito a chiarire questo punto allora
prosciolga... Se c'e' soltanto prova logica allora prosciolga... Se e'
sufficiente agli ufficiali dei pg obliterare il contesto su decine e decine di
testimonianze che sono offerte di prova....Se allora il potere del giudice di
valutare se l'accusa e' un azzardo, se rende il processo inutile, allora si puo'
dire che ogni processo in cui l aprova e' contestata e' inutile. Noi crediamo
che non sia cosi'. Lo crediamo ancora di piu' dopo aver sentito l'ultima arringa
che ha riportato con i piedi per terra qualcuno.... Voglio dire al di sotto
della prova logica.
La nostra posizione e' quella espressa nello scritto di fensivo che siamo
convinti sia stato gia' letto e che invitiamo a rileggere anche per trovarvi
confutazione attuale ai temi che sono stati posti dalle difese, lasciando
perdere perche' noi stessi lasciamo perdere gli spunti che sono solo polemici

P: Allora. Avv. Ligotti siccome e' stata una breve replica di carattere
procedurale, vuole dire qualcosa ?
D: (Romanelli) io mi sono associato.
A: (zucca) il reperto e' stato trovato e anche l'avvocato ligotti l'aveva detto.
poi adesso l'avv. lligotti chiarira' il merito
D: (corini) ci eravamo associati in tanti
P: devo verificare sul verbale di udienza.
D: (perugini) mi pare che nella misura in cui il pm ha cmq una replica la cosa
mette incondizioni gli altri difensori di replicare.
P: sia chiaro signor avvocato che io ho dato la parola all'avv. ligotti ma non
ho ancora deciso l'ordine delle repliche.

[ la difesa corini continua a fare il pagliaccio insieme all'avvocato di bugno,
la maggica coppia littoria ]

P: sia chiaro che per mio ordine mentale, a me pareva che era una richiesta
ligotti. prendo atto della segnalazione che fate di associazione. Iniziamo le
repliche dal padre della richiesta di integrazione probatoria, prego...
attenendosi al tema

D: (ligotti) mi limitero' a questo tema, per spiegare meglio che cosa avessi
chiesto. Il verbale Paganini c'e' gia' negli atti. La mia richiesta non era
quella di sentire paganini come teste. Avevo sollecitato la possibilita' di
verificare il reperto 194 con l'ausilio del paganini che e' l'elaboratore di
quel reperto, perche' noi ci abbiamo provato, ma se non c'e' colui che
attraverso dei suoi criteri e che avrebbe dovuto spiegare nella relazione
cartacea che non e' mai stata prodotta, e puo' darsi che paganini ce l'abbia
gia'. Nel rep 194 noi abbiamo solo i supporti. Manca la relazione cartacea. Io
avevo fatto richiesta di visionare il rep 194 attraverso l'ausiliario paganini
che lo ha realizzato. Perche' diversamnete noi non ci siamo riusciti. [...]
Per noi non e' facile entrare in quel documento. quindi la richiesta non era di
sentire paganini, ma di visionare l'elaborato che puo' essere letto solo con
l'ausilio di chi lo ha elaborato.
Mi pare che per iscritto avessi espresso questa cosa precisamente.
Considerando che una parte del lavoro paganini e' il rep 194. Una parte del
lavoro paganini purtroppo e' nel vol. 24. Nell'indice non c'era ed e' per questo
che c'e' una serie di incomprensioni.

P: Voglio verificare chi si era associato
D: (romanellI) cmq c'e' stata una replica del pm. io credo che ci sia il diritto
di tutti a replicare.
P: sull'oggetto della replica.
D: certamente piu' brevemente.
P: volevo verificare questa cosa. sospendiamo per dieci minuti

[ sospensione di 20 minuti ]

[ sperem' ]

P: allora... chiedo scusa alle parti civili e anche all'avvocato ligotti; come
ben sapete avrei dovuto dare la parola per le repliche alle parti civili. Allora
do prima la parola alle parti civili.

C: (taddei) per associarmi alle considerazioni svolte dal pm. la parte civili
ritiene che vi siano abbondanti elementi per poter valutare la prova in
dibattimento, al di la' delle ricostruzioni piu' o meno alternative, si tratta
di ricostruzioni che meritano il vaglio del dibattimento. In merito ai tabulati
ci si associa e si ritiene che il diritto di difesa sia stato ampiamente
garantito.
C: (altri) ci associamo tutti

P: per il responsabile civile ?
D: (avvocatura dello stato - responsabile civile) all'esito della discussoine
conferma le conclusione prima tolte. non ci sono elementi per il rinvio a
giudizio si chiede il non luogo a procedere per tutti gli imputati

P: per le difese.
D: (ligotti) c'e' un altro punto al quale ritengo replicare. Ora posso ?
P: allora. facciamo repliche complete. rispetto al discorso dell'avv. romanelli.
e ion effetti si era associato. Non ho verbalizzato altre associazioni. Il fatto
che ritenessi l'eccezione di paternita' di ligotti e' derivata dal fatto che le
richieste andavano ribadite nella discussoine. Ritenendo comunque che un
eventuale richiesta probatoria, potrebbe avere un effetto, intendo dare cmq la
replica anche agli altri avvocati. Siccome l'avvocato ligotti aveva gia' parlato
su questo, partirei da lui per il resto delle repliche, specificando che le
controrepliche devono attenere esclusivamente all'oggetto della replica, quindi
tabulati, teste paganini, non voglio sentire ripetere cose gia' sentite nella
discussione. Quindi una parola ai difensori presenti sull'oggetto delle
repliche, dicendo possibilmente cose nuove rispetto alle cose gia' dette. Mi
riservo di togliere la parola se non ci si attiene a questi margini.

D: (ligotti - gratteri) c'era un altro punto che io volevo chiarire che non e'
stato oggi materia di replice del pm, ma e' stata materia di replica il 18
ottobre del 2004.
P: parliamo dell'oggetto delle repliche di oggi.
D: ma in quella sede il pm ha replicato.
P: quale oggetto ?
D: il pm volle dettare a verbale una precisazione in ordine alla mia citazione
della telefonata agnoletto-andreassi, in cui assunse che quella telefonata cosi'
leggo dal verbale, non risultava all'ufficio dl pm, sicche' doveva ritenersi che
la difesa dell'imputato gratteri avesse recuperato il dato altrove
illegittimamente.
Dato che la legge la conosciamo tutti quanti e dato che non e' possibile al
privato accedere ai tabulati senza l'autorizzazione dei pm, merita una replica.
Peche' non ci tengo ad essere accusato di un reato. Perche' significa che avrei
commesso un reato. Ed allora lo chiarisco in maniera chiara e definitiva. Io
sono arrivato ad individuare l'orario della telefonata agnoletto-andreassi, non
attraverso i tabulati che non avevo bensi' attraverso la ricostruzione
cronologica ed incrociata dei rep 234 e rep 172. I due reperti filmici hano un
punto certo che li accomuna. Nel rep 234 si vede l'agente Burgio che telefona.
Nel rep 172 si vede il vqa troiani che risponde. quel momento e' sempre
collocabile alle 00:34. Svolgendo al contrario il rep 172, che e' un filmato
senza soluzione di continuita', si arriva a riprendere l'immagine della
telefonata agnoletto-andreassi. Io dissi che si arrivava all'orario 00:11 non so
che'. Orario che i pm avevano ricostruito con il quadrante dell'orologio di
agnoletto. Io dissi l'orario dovrebbe essere questo. I tabulati acquisiti dopo
hanno confermato. Dai tabulati risulta esattamente che dall'orario di quella
telefonata coincide con la nostra ricostruzione.
Un altro punto che e' stata materia di replica del pm e' stato il richiamo a un
documento da me citato ossia la lettura di alcune trascrizioni di telefonate
contenute nella richiesta di ordinanza cautelare del gip di cosenza, che io ho
nel fascicolo. Mi pare anche l'avvocato Mascia. Lo stesso pm ha riconosciuto che
nella nota 32 viene citato il decreto di archiviazione del gip di genova. Quello
non e' un documento prodotto, e' riportato un documento citato. Quello che non
capisco perche' la citazione del pm e' una citaizone di un documento
giurisprudenziale, mentre la mia e' una citazione spuria. [...]
In ogni modo raccolgo anche la sollecitazione dei pm e il documento esiste,
purtroppo oggi non ce l'ho con me. Quindi voglio dire.... In ogni modo i pm
dicono che non si oppongono all'eventuale acquisizione.
Infine il pm ha dichiarato che non intende replicare ma ha aggiunto a qualcosa
di estremo. Ha replicato dicendo, se si mette in dubbio la circostanza a, b e c,
il giudice deve prosciogliere. La mia conclusione non e' che noi abbiamo messo
in dubbio, ma che noi abbiamo RIBALTATO i punti scritti nella memoria del pm. E
avendoli ribaltati la risposta alla replica mi porta a concludere nella stessa
direzione, che facendo proprie anche mie le conclusioni dei pm, avendo noi
dimostrato la incosistenza dei fatti cosi' come descritti nella memoria dei pm,
chiedo il non luogo a procedere

P: seguirei l'ordine della discussoine. dopodiche' per me basta che la gente
replichi
P: ricordo anche lei di attenersi alle controrepliche

D: (romanelli - canterini) mi sembrava che fosse il punto sulla quale attendeva
una replica, visto che ha verificato che mi ero associato, mi sembrava opportuno
replicare. Io non ho da replicare sui tabulati, perche' non ne ho mai parlato.
Il problema della istanza dell'avv. ligotti alla quale mi sono associato a me
interessa e come. E devo dire che la motivazione del pm per non vedere alla
presenza di paganini che cosa si riscontra da quella cassetta, e non sapere da
questo tecnico che cosa ha individuato, posto che nel verbale fa delle
dichiarazioni ben precise, mi sembra fosse un istanza interessante per tutti.
Trovo abbastanza curiosa la conclusione del pm quando dice: la stessa cassetta
visionata dal dr mortola ha portato il dr mortola alle conclusioni che lui non
arebbe visto molto. Mi pare di capire per elidere un elemento di prova che
interessa la difesa : se il dr mortola non ha vissto molto, anche paganini per
noi non ha visto molto e quindi non ci interessa sentirlo. La nostra istanza e'
basata proprio su questo particolare: c'e' un verbale scritto dal paganini che
fa riferimento a lancio di oggetti, ha tutta una situazione di descrizione che
sara' riuscito ad ottenere fermando l'immagine, ingrandendola e via dicendo.
Quindi io ritengo che sentire questa persona a chiarimento del reperto sia molto
utile, e ancor piu' utile lo e' nel momento in cui il pm dice se a un certo
punto non e' vero quello che diciamo noi, allora a questo punto cambia anche
l'impostazione di questo processo. Allora se siamo convinti di questo, ovvero
non convinti di quello che dice l'accusa, allora deve dare il non luogo a
procedere. Quindi io insisto nella richiesta di sentire il paganini.
Sul resto boh. e' una replica che boh... che dice che le discussioni sono gesti
disperati, io mi sento di dire lo stesso per la replica dei pm. Quindi io
concludo semplicemente e tranquillamente riportandomi alla richeista iniziale di
non luogo a procedere per i miei assistiti per non aver commesso i fatti.

P: altre repliche ?

D: (Di Bugno - luperi) signor giudice la ringrazio. io saro' molto breve e
dovro' cercare di riassumere. il ragionamento del pm rispetto alla nostra
istanza e' questo: io faccio attivita' di indagine; io seguo la disciplina di
questa attivita' depositandola nella mia segreteria; se volete fare entrare gli
atti li fate entrare voi; e poi e' talmente limpida la mia azione che non posso
che lagnarmi davanti al giudicce di quello che le difese hanno fatto fuori dal
dibattito processuale, con riferimento a un esposto in sede disciplinare.
Bene ora signor giudice io ho notato la sua sensibilita' giuridica in occasione
della sua ordinanza sulla richiesta di incidente probatorio.... Inutile citare
altre sentenze... Dimostra una decisione che ritiene legittima in sede si una
sensibilita' giuridica.
In primo luogo l'attivita' integrativa ha un presupposto fondamentale cioe' che
vi sia stato il decreto di rinvio a giudizio. Tutto cio' che avviene prima di
questo non e' attivita' integrativa. Tutto cio' deve esere depositato al
fascicolo del pm e che rivive e porta a una rifacimento del fascicolo del pm.
Stiamo parlando di una cosa che nnon e' ancora avvenuta, io posso capire la
speranza del pm per un decreto di rinvio a giudizio ma questo non e' ancora
stato emesso.
Lei ha visto dai documenti che le ho presentato, e non sono tutti perche' volevo
solo rappresentarle il fatto processuale a cui sono interessato.... e inoltre
la difesa non potrebbe portare quegli atti per le sue facolta. la difesa nonpuo'
depositare una attivita' del pm nel fasciscolo del giudice. E anche in caso che
fosse depositato dal pm al suo fascicolo non potrebbe essere apporvato se non da
una sua decisione.
Non e' attivita' integrativa, ma attivita' suppletiva. E questa e' stata
regolata dalla corte costituzionale. Allora leggiamola "invero anche gli atti di
indagine successivi alla richiesta di rinvio a giudizio, e precedenti al decreto
di rinvio a giudizio devono essere depositati alla cancelleria del giudice [...]
non esiste piu' alcune fascicolo presso il pm e a porre rimedio a eventuali
ritardi prevede l'art. xxxx disponendo che le parti possano visionare i
materiali in un luogo in cui sono a disposizione". Il pm non le ha detto che la
sentenza indica un dovere diverso. Non puo' essere sottratto all'attenzione del
giudice materiale probatorio che si forma mentre il giudice esiste. Questo a
differenza di quello che succede durante il dibattimento. Non ce l'ha il
fascicolo del pm ora, lei ha il fascicolo... Non ha luogo il pm.
Quindi non e' utile continuare questa argomentazione, perche' lei conosce meglio
di me la disciplina delle indagini suppletiva. Fermo rimane il dubbio che per i
tabulati si sia in attivita' suppletiva.
Solo al momento del deposito si parla di attivita' integrativa. Ma non si sa
come si sono acquisiti. Lei non sa se e' l'acquiszione ritardata di atti di
indagine disposti prima o meno. Per tutto il resto siamo in una costante
violazione dell'art 416 secondo comma . Il pm dice che e' cambiata la normativa.
Ci spieghi come questo influisce ? Ci spieghi
[ il pm interviene dicendo "e' diritto vivente"]
E? diritto positivo... cos'e' questo diritto morto ?
Altro errore: in presenza di questa inosservanza ci si rivolge a chi ? Ci si
rivolge al procuratore presso la corte d'appello. E' inutile che si parli di
istanza disciplinare, perche' iol procuratore ha solo un potere di sorveglianza
e non di azione disciplinare. [...]
E nessuno si vergogna a dire che e' stato stimolato questo potere di
sorveglianza.
[...]
P: abbia pazienza. ho preso atto della memoria.
D: sto terminando
P: non mettetemi nella posizione di dover giudicare di cose che sono al di fuori
di questa udienza
D: quando una procura della repubblica nei confronti della difesa che non ha
parlato perche' non si voleva parlare nel momento in cui 'era attivita' di
indagine in corso. a questo punto noi dobbiamo rispondere a una questione
diversa del processo che e' stata tirata in ballo dai pm.

[ gne gne gne gne. continuano i versacci pseudo eversivi ]

D: allora signor giudice a lei sono sottratti atti che il pm dice che non sono
importanti. lo dice lui, i tabulati nelle ore diverse non sono importanti. Non
e' ch eil meccanismo e i doveri dell'attivita' suppletiva sono dovuti o
finalizzati a una presunta scorrettezza del pm. qui si valuta solo il fatto che
quell'ufficio ha un dovere. Lei deve valutare se quegli elementi siano o meno
importanti per arrivare a una decisione giusta. [...]
Certo sig giudice lei puo' verificare che non sono stati acquisiti dati
importanti , tanto e' vero che i pm hanno svolto un'attivita' di indagine appena
sono venuti a sapere di alcuni sviluppi di questi tabulati.
In sostanza quello che sta accadendo, e la memoria serve perche' questo rimanga
a conoscenza di questo, e' che mentre il gup sta acquisendo elementi per
prendere una decisione, i pm stanno svolgendo attivita' di indagine che qui
svalutano, ma che mentre lavorano sopravvalutano.
La richiesta di questa difesa e' che lei raddrizzi la situazione. Quando si dice
che l'effetto e' solamente dilatorio... la corte dice che valutera' il giudice.
quindi quale effetto dilatorio? Come fa il pm a sapere che cosa lei decidera'
rispetto alla necessita' di depositare alcuni atti che DEVONO essere depositati.
Io le chiedo di decidere e di rettificare un errore che e' stato fatto.... si sa
che succedono gli errori. E' inutile dire che e' colpa della PG. Diciamo che non
sono stati raccolti certi elementi, certi elementi mancano e qualche dubbio puo'
esserci.... Un errore e' sufficiente che potrebbero essercene altri... e vorrei
ricordarle l'importanza che i pm danno ai tabulati. Capisco che e' difficile
suggerire uno strumento. Io ritengo che lei possa apprezzare almeno la questione
dei tabulati non acquisiti come quelli del dr troiani.
Sembra che il pm voglia evitare che ci sia una segnalazione al procuratore
generale. non e' possibile che si concluda l'ud. prel. mentre lei sa che si
svolgono attivita' di indagine.

[...]

A: non mi voglio intromettere nelle repliche, vorrei solo controllare se risulta
che il pm non si sia opposto ma che addirittura abbia chiesto l'acquisizione.

D: (corini) io non replico. e' gia' stato sviscerato da di bugno
D: (mascia) signor giudice buon giorno. non intendo replicare o controreplicare
a repliche che il pm si e' astenuto dall'effettuare rispetto a indicazioni che
mi parevano piuttosto corpose da parte della difesa di mortola e dominici.
Avrei bisogno di un'indicazione nel senso di capire se con oggi alla fine delle
repliche il giudice si ritira oppure se ci sara' un ulteriore udienza gia'
prevista per lunedi', piu' che latro per un motivo mio organizzativo. Perche'
con l'avv. Gazzolo per la posizione del dr mortola avevamo redatto una memoria
riassuntiva di cio' che era stato detto in discussione, e voleva essere un
contributo piu' organizzato di quanto detto. Ovviamente oggi ci siamo resi conto
che la replica non sarebbe stata particolarmente lunga e questo per noi comporta
la necessita' di accelerare i tempi. Non opporro' alcunche' a cio' che non e'
stato opposto alle mie indicazioni e questioni probatorie. Volevo avere questa
indicazione. Se ci sara' spazio fino a lunedi' di depositare una memoria. Se ci
sara' la possibilita' di fare una o piu' finte repliche. Oppure se l'udienza in
assenza di ulteriori elementi. io e' ovvio che mi attiverei per fare arrivare la
memoria.
P: non e' una memoria ch eposso fare adesso. l'idea e' di vedere quello che
riesco a fare in questa udienza. e ho un po' di tempo per prendere una decisione
lo farei oggi.
D: insisto quindi per la sentenza di non luogo a procedere con le formule gia'
indicate e provvedero' a recuperare la memoria con l'avv. gazzolo.

P: ci sono altre repliche ?
P: avv. perugini sull'ogettto !! Perche' la sua posizione fatico a individuarla

D: (perugini) ci risiamo. perche' quello che ci stupisce e' l'assenza di
repliche. Ci ritroviamo a essere appesi in questa situaizone. Pur non volendo
fare cenno a una discussione da noi non sollecitata. Non entrero' nel merito
....
Ne abbiamo parlato fuori udienza con il pm. Oggettivamente mi aspettavo ...
P: si ma non c'e' stata

[ insiste ma e' proprio stronzo!!!! ]

D: insisto per rappresentare questo fatto. se l'atteggiamento di procura
indicava una vaghezza.... nulla debbo aggiungere

[ alleluia!!! ]

P: per dare un senso alla sua replica, a verbale metto che insiste nella
richeista di non luogo a procedere.

P: ci sono altri difensori ?

D: li vuole a tutti i costi ?

P: no. non voglio che mi si dica che non ho ammesso a delle repliche.

P: mi ritiro in camera di consiglio. potrei dire meta' pomeriggio. ore 16.00
Dalle 15.30 state qua in giro.

D: ho pronta la memoria per il dr dominici. la depositerei in questo momento. se
ci sara' tempo la depositero' anche per il dr mortola. Do atto del deposito di
alcuni documenti. quesot non e' stato possibile per la ristrettezza dei tempi.
non si tratta di nuovi produzioni ma si tratta di documenti del fascicolo. mi
riservo di farne avere copia appena possibile a altri difensori e ai pm