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[processo ai 25] trascrizione quarta udienza requisitoria PM

TRASCRIZIONE SOMMARIA – PROCESSO AI 25 – IV UDIENZA ARRINGA PM

[ P=Tribunale, A=Accusa, D=Difesa, C=Parti Civili, R=Teste ]

P: [procede all'appello]

P: [ si discute del calendario: il pm fino a venerdi' 19 ottobre, la parte civile conclude martedi' 23, le difese “avremmo in mente di cominciare il giorno 6 con due interventi a udienza arrivando a concludere entro il mese di novembre” ]

A: (Canciani) Dobbiamo ora occuparci di ulteriori due aspetti che il pm ritiene fondamentali per il quadro giuridico dei fatti di questo processo. Da una parte una ricostruzione delle condizioni per configurare il 419 c.p. e dall'altro gli aspetti del concorso con riferimento alla particolare fattispecie del 419 c.p. e piu' direttamente una serie di problemi che riguardano non tanto la materiale partcipazione ma alcuni aspetti del concorso morale.
Partiamo dalle questioni che riguardano il 419. Riteniamo che debbano essere evidenziati i punti fondamentali del percorso logico giuridico che ci hanno portato a ritenere la sussistenza di questa fattispecie in luogo di fattispecie meno gravi, come il danneggiamento e il furto.
Deve essere detto con riferimento all'esposizione come in realta' si sarebbe potuto affrontare preliminarmente questo aspetto, andare poi ad effettuare in concreto la visione del materiale e dei comportamenti per vedere se corrispondevano alla fattispecie. Abbiamo ritenuto di fare una scelta diversa, che non sposta piu' di tanto i punti fondamentali da affrontare per una semplice ragione: evitare ancora una volta di voler dare l'idea di forzare la lettura di determinati fatti in una fattispecie teorica. Abbiamo ritenuto importante andare a mostrare cosa e' successo e poi porci il problema se queste situazioni possano aver creato i presupposti per la crisi dell'OP e quindi il contesto della fattispecie 419. Cosi' per il 419 era meglio mostrare quello che e' successo e poi andare a vedere se i principi giuridici senza alcun tipo di forzatura da parte del pm possano corrispondere al reato in esame.
Una cosa ancora evidenziata rispetto alla normativa del 419 e' che le sentenze che possono essere rinvenute riguardano sempre situazioni particolari, per lo meno ai tempi piu' risalenti. non esiste una vera giurisprudenza rispetto a questo reato: erano situazioni di eventi bellici, quelle situazioni in cui si veniva a creare un black out nella possibilita' di tutela dei diritti o nella possibilita' di intervenire per ristabilire la tutela dei diritti e quindi sanzionare comportamenti di soggetti che approfittando di queste situazioni ponevano in essere condotte di aggressione del patrimonio che configuravano pericolo maggiore che queste condotte avrebbero comportato in situazioni normali. E' evidente che il furto compiuto in una situazione di assoluta impossibilita' da parte del privato di intervenire finisce per configurare questo comportamento come una cosa grave piu' che in una situazione normale, in cui il danno e' presente, ma non si va ascontrare con una crisi complessiva, ne' con l'impossibilita' del soggetto di intervenire a tutela dei propri diritti.
Devo anche aggiungere che a fronte di una giurisprudenza piu' antica vi e' una giurisprudenza piu' recente, focalizzata nel riconoscere la sussistenza del 419 in situazioni particolari, di fatto di danneggiameni all'interno dello stadio, in particolare aggressione di tifosi nei confronti di impianti sportivi contestualmente a una contrapposizione con le ffoo, quindi facenod emergere i fatti di aggresiosne al patrimonio in un contesto di contrapposizione alla ffoo. [...] Sempre con riferimento a queste problematiche piu' di recente, dopo i fatti di genova e anche per la presenza di altre manifestazioni, ci sono due pronunce dei giudici di merito in cui il problema dei presupposti del 419 e' stato affrontato in una situazione speculare ai fatti che ci occupano in questo processo, con riferimento a situazioni di piazza nella quale si sono realizzati comportamenti analoghi, in situazioni meno gravi di quelli che hanno connotato lo svolgimento dei fatti commessi in relazione alle contestazioni del g8, e che sotto questo profilo dal punto di vista fattuale sono fatti che dal punto di vista dell'intensita' non hanno avuto precedenti, e sono i piu' gravi che si sono mai verificati con riferimento a fatti di questo genere nel nostro paese.

Il reato di devastazione e saccheggio non e' preso in considerazione solo per il 419 c.p. Vi e' un'altra norma, il 285 che va a sanzionare gli stessi comportamenti in maniera piu' grave, devastazione saccheggio e strage. Le differenze tra i due quali sono? [...] Il 419 si applica nei casi in cui non ricorrono i fatti di cui al 285. E' assolutamente evidente come il 285 differisca perche' chiede la presenza di un dolo specifico, ovvero con la finalita' di attentare alal sicurezza dello stato. Questo non viene richiesto dal 419, non solo nei confronti della sicurezza dello stato, ma neanche nei confronti dell'OP. Questa differenza e' chiara anche al legislatore perche' il 285 e' nell'ambito dei delitti contro le personalita' dello stato, mentre il 419 e' tra i delitti relativi all'OP. Che cosa significhi questo tipo di differenza e cosa comporti nei confronti del 419 e' intuitivo: nel 419 non e' necessario che il soggetto che pone in essere determinati fatti si rappresenti una finalita' specifica, ma e' sufficiente che si sia rappresentata la commissione di alcuni fatti andando a realizzare in modo automatico e indipendente da qualsiasi rappresentazione una messa in pericolo dell'OP che e' l'interesse tutelato dalla norma.
In prima battuta l'OP e' il bene tutelato e quindi non rientra nemmeno per quella che e' la previsione legislativa in quello che e' il fuoco dell'obiettivo del soggetto. [...] Dovrebbe quindi il soggetto che commette questi reati rispondere per il 419 per il solo fatto che determinati comportamenti si siano realizzati e indipendentemnte dall'interesse.
Questo e' quello che dice la norma e i normali principi rispetto all'elemento soggettivo. Se volessimo in qualche modo rendere un po' piu' aderente questo tipo di interpretazione rispetto al principio della responsabilita' personale in materia penale, forse dovremmo dire che per evitare che la lesione dell'OP o della proprieta' rappresentino un profilo di punibilita', ma una condizione obiettiva per la configurabilita' del 419. Allora dovrebbe essere richiamato, ma e' un ulteriore scrupolo del pm, la sussistenza del requisito minimo dell'elemento soggettivo, ovvero un requisito di prevedibilita': non e' necessaria la piena volonta' del soggetto nel compiere un comportamento, ma prevedere o accettare il rischio che un determinato comportamento vada a integrare non il comportamento materiale oggettivo del reato, ma il configurarsi di una lesione o un pericolo di un interesse piu' grande. [...] Credo tuttavia che anche questo tipo di argomentazione non debba essere intesa come la necessita' di richiedere che questo tipo di rappresentazione vada a soppiantare il vero elemento soggettivo della fattispecie, ma un ulteriore requisito di qualficazione della condotta, una valutazione soggettiva che viene recuperata dalla lettura di questi fatti nella misura in cui le condizioni di tempo, luogo e modo rendono chiaro al soggetto che li sta compiendo di stare concorrendo in una situazione di OP pregiudicato o messo in pericolo, tale che e' la stessa messa in opera che dimostra la prevedibilita' delle conseguenze del comportamento che dal punto di vista oggettivo viene richiesto dal 419cp.
Perche' evidentemente sotto questo profilo e' chiaro che possono essere inquadrate tutta una serie ulteriore di elementi richiamati in fatto dalla norma, con riferimenot alle caratteristiche della condotta per la fattispecie del 419, o minori fattispecie relative alla commissione di reati contro la persona.
Ancora va detto sotto questo profilo che in qualche modo quello che noi ci rappresentiamo rispetto alla sussistenza del 419 e' sempre connotato come una particolare diffusivita' e gravita' dei comportamenti posti in essere, della loro ampiezza, e di quella che sembrerebbe essere la necessita' o l'indispensabilita' della messa in essere di una pluralita' di comportamenti o costruzione plurisoggettiva della fattispecie.
La norma incriminatrice chiede solo che sia posto in essere un determinato comportamento in determinate situazioni di lesione o di messa in pericolo dell'OP. Non richiede che tale comportamento sia messo in essere da una pluralita' di persone. E' chiaro che in relazione alla prevedibilita' la consapevolezza di agire insieme a una pluralita' di soggetti e di porre in essere quei comportamenti che anche come singolo configurarerebbero il 419, insieme a una pluralita' di soggetti, [...]
Non e' necessario che il soggetto si renda conto che il suo specifico comportamento tocchi il diritto tutelato, ma tenuto conto la realta' naturalistica la percezione da parte del soggetto di altri comportamenti analoghi al suo, o comunque strumentali al suo comportamento, vanno da una parte a chiarire la portata del comportamento del singolo per configurare il 419, e dall'altra quale e' il panorama complessivo che deve stare intorno che va a spiegare e inquadrare l'aspetto oggettivo e la responsabilita' dello stesso nell'aver contribuito alla realizzazione di un fatto che sotto il profilo del pericolo o della tutela dell'interesse va al di la' del reato che sta commettendo.
Credo che sulla base della ricostruzione ritiene il pm che evidentemente tutte le immagini che abbiamo visto sia per il blocco nero sia per le attivita' di contrapposizione con le ffoo e contestuale danneggiamento di bene pubblico e delle ffoo, siano comportamenti che si sono verificati in una situazione in cui gli stessi potevano contribuire a ledere o porre in pericolo l'OP. Direi di piu': verrebbe da dire che sono stati questi stessi comportamenti cmq tenuti a causare una lesione dell'OP, proprio per le caratteristiche pocanzi dette di continuita', diffusivita', durata. Dico anche che pero' diventa assolutamente ininfluente che siano stati loro a mettere in pericolo l'OP, nel senso che di fatto nel momento in cui l'OP e' pregiudicato, e a prescindere anche solo dall'idoneita' dei singoli comportamenti, e' sufficiente che questo comportamento vada ad aggiungere sotto il profilo anche causale un aggravamento della crisi o della lesione dell'OP. [...] Lo dico con estrema tranquillita', indipendentemente dalla sussitenza del reato o delle possibili cause di giustificazione, che andranno a integrare i presupposti dell'antigiuridicita' della condotta, ma non la fattispecie e i fatti, cioe' che queste condotte hanno aumentato la condizione di pericolo e di lesione. [...]
Era assolutamente evidente, non ci troviamo mai di fronte a situazioni in cui abbiamo un soggetto isolato in una deserta zona della citta' che pone in essere un comportamento aggressivo di aggressione al patrimonio. E' il passo ulteriore all'originaria giurisprudenza della devastazioen e saccheggio. [...] Quindi tutti i soggetti che agivano nel contesto del blocco nero, ma anche nel contesto degli scontri a margine delle tute bianche, mentre il blindato veniva saccheggiato, incendiato, devastato, avevano una piena rappresentazione di quello che poi conseguiva al proprio comportamento, [...] si inserivano non su qualcosa di impalpabile ma in una situazione che le persone avevano davanti ai loro occhi. Allora diventa difficile isolare il comportamento del singolo rispetto al comportamento tenuto dagli altri. [...]
Senza contare che in alcuni casi, deve essere aggiunto che non ci si trova in una situazione di prevedibilita' ma di deliberata progettualita' dei comportamenti nella lesione dell'OP, andando proprio ad avere nel fuoco della loro volonta' non tanto il rendersi conto di una situazoine di minorata difesa e quindi approfittarsene, ma andare a manifestare con la precisa intenzione di causare una determinata situazione.
Ho evidenziato anticipando alcune caratteristiche normalmente prese in considerazione sulle condotte oggettive.
Cosa dobbiamo intendere per reati contro l'OP? Che cos'e' l'OP? Alcune cose le avevo gia' dette usando la consulenza della dr.ssa Della Porta, che aveva ritenuto di inquadrare l'OP come cio' che e' necessario per mantenere l'equilibrio tra i diversi equilibri. Credo sia una definizione corretta e che non debba essere ulteriormente esasperata. Non dobbiamo pensare che la messa in pericolo dell'OP sia una messa in pericolo della vita collettiva, ma come messa in pericolo della vita civile e della civile convivenza, come dice anche la Suprema Corte, nella legge xxxxxx. La corte di cassazione lo fa andando a ribaltare il convincimento del giudice di merito che aveva ritenuto che determinati comportamenti non fossero di sufficiente gravita' per configurare il 419. Mentre la corte di cassazione ritiene “il danno era grave, [...] cio' che riconduce i comportamenti alla fattispecie del 419 e' la lesione dell'OP inteso come comune e civile convivenza”.
Questo ci riporta alle parole della Della Porta. [...]
Ancora la norma del 419 non da una definizione di quelli che sono i comportamenti necessari a configurarla. Dice “che commette fatti di devastazione e saccheggio”. Allora per capire il contenuto delle intenzioni del legislatore si deve fare riferimento alla comune accezione delle parole devastazione e saccheggio, come da vocabolario. Da queste definizioni andiamo a comprendere in quale modo la corte di cassazione e' andata a verificare i casi concreti portati alla sua attenzione, e di andare a richiedere le caratteristiche di diffusivita' ch eho gia' menzionato.
Non abbiamo bisogno di queste indicazioni per capire la differenza che c'e' tra prelevare qualcosa da un supermercato e le immagini del di per di di piazza giusti, dove abbiamo una situazione di OP pregiudicato e una aggressione violenta messa in atto da una pluralita' di soggetti, una violenza nel demolire le barriere per entrare all'interno e una folla che si muove per prendere tutto quello che c'e' da prendere.
Ci sono sentenze della cassazione che specificano come il punto non sia l'entita' del danno patrimoniale, perche' e' certamente evidente questo comportamento nel di per di, ma lo e' anche per il blindato dei carabinieri, dal quale vengono portate via tutte le cose che vi erano, armi, estintori, indumenti, tutto. Si tratta cmq rispetto alle definizioni di situazioni di fatto in cui la tutela dei diritti presenta una sorta di blackout dell'ordinamento giuridico e delle possibilita' di intervento della forza pubblico per il ristabilimento di questi diritti.
Credo che sarebbe riduttivo se noi andassimo a interpretare, e aforse anche non corretto, se andassimo a porci il problema della lesione patrimoniale, del diritto di proprieta'. Proprio quel collegamento con la messa in pericolo dell'OP che va a costruire attorno al diritto di proprieta' tutti i diritti soggettivi che rappresentano il presupposto per godere del diritto di proprieta'. E' come se in qualche modo che la difesa di beni dei soggetti venisse impedita dalla messa in atto di comportamenti che impediscono la sua piena godimento. [...]
La necessita' di effettuare la valutazione comparativa tra il diritto di proprieta' con il diritto di manifestare evidentemente potrebbe essere sbilanciata sul diritto a manifestare ritenuto prevalente, ma si deve fare attenzione perche' intorno al diritto di proprieta' stanno tutti gli altri diritti senza i quali non ha senso il godimento del diritto di proprieta'. [...]
Dobbiamo quindi andare a vedere, identificare, individuare quella effettiva lesione di tutti quei diritti che stanno intorno al diritto di proprieta' di quei cittadini che vivevano nelle zone in cui si sono verificati i fatti. [...]
Molto brevemente, detto questo, che esaurisce la parte di analisi, evidentemtne si pone un problema dell'elemento soggettivo e oggettivo. Mi limito semplicemnte a riferire termini della cassazione: “la devastazione e' configurata dal danneggaimento vasto, continuo e diffuso di beni immobili e mobili in un'area”. Cmq deve essere messo in relazione con una concreta messa in pericolo dell'ordine pubblico. Non ci possiamo fermare a una valutazione apriori, non quello che in astratto avrebbe potuto fare, ma quello fche concretamente ha messo in pericolo.
Ho gia' detto anche con riferimento a questo, ma lo ripeto, come in realta' non sia richiesto che il singolo compia una pluralita' di danneggiamenti nei confronti dei beni privati per realizzare il metro oggettivo della norma incriminatrice. Credo che la pluralita' di comportamenti di danneggiamento, furto, impossessamento, siano da considerarsi come il limite fisiologico dei comportamenti che portano al 419, ma non siano i comportamenti necessari per configurare il reato. Basta la commissione di un unico fatto da parte di un unico soggetto per ritenere la sussistenza della norma incriminatrice. Siamo lontani una distanza siderale rispetto alle immagini che avete visto, dove si vedono che i comportamenti sono messi in atto da una pluralita' di soggetti e con una diffusivita' e intensita' che rendono impossibile una polverizzazione dei comportamenti criminosi posti in essere.
Analogamente anche qui la giurisprudenza e' costante, [...] l'elemento soggettivo e' rappresentata dal dolo generico, cioe' dalla consapevolezza di porre in essere fatti di danneggiamento che portano alla lesione dell'OP. [...]
La traduzione in termini tecnici di diritto della realta' fattuale.
Ancora proprio per alcune particolarita' della stessa vale la pena di citare un concetto, ribadito da una sentenza della sez. prima del 2004, la 31xx5, che chiarisce come la ragione per la quale un soggetto abbia posto in essere un danno patrimoniale sia irrilevante per la configurazione del 419. Fa questo ragionamento sempre per quanto riguarda violenza degli stadi, perche' va a descrivere una serie di comportamenti analoghi a quelli che sono stati posti in essere a genova. Anche in questo caso lo fa la cassazione per rettificare un diverso orientamento del giudice di merito. “il tribunale si rende perfettamente conto dei fatti, [...] parla infatti di oggetti divelti per o allo scopo di aggredire gli agenti, rendersi irriconoscibili. il fatto che questo potesse essere lo scopo dei facinorosi non esclude il pieno configurarsi materialmente del 419”. Credo che sia interessante rispetto ad alcune condotte: dicendo la mia volonta di danneggiamento del patrimonio non era finalizzato al commettere un atto contro il patrimonio e quindi essendo i reati presupposti del 419 correlati alla tutela del diritto alla proprieta', inserire su questi atti diversi scopi faccia venire meno il comportamento richiesto per l'applicazione del 419. La sentenza della cassazione dice che e' assolutamente irrilevante la ragione per cui si sono fatte le cose, ma che questo rappresenta solo la questione del concorso, ma che e' sufficiente la condotta per la qualificaione del reato 419. Per esempio pur sostenendo la scriminante dell'art. 4 questo non inficia l'applicabilita' del 419. [...]
Ed e' anche rispetto a questo punto che si giustifica il passaggio del pm alla differenza che c'era tra l'estensibilita' della scriminante al reato di lesioni o meno... [...]
Ancora con riferimento all'elemento ... e' importante dire un'altra cosa, e quindi sottolineare un ulteriore elemento con cui la corte ha tracciato una differenza tra danneggiamento e devastazione, andando a ricondurlo all'entita' della distruzione [...] 16/04/2004: “la devastazione non comporta la disturzione di tutto”, cioe' non e' necessario che una auto sia incendiata e smembrata in tutte le parti, perche' questo atto da solo puo' costituire una situaiozne di devastazione e saccheggio, ma basta che ne siano spaccati i finestrini. E ancora, sempre con riferimento a questo: “non vi e' dubbio vi e' una sminuzione da parte del tribunale nel riportare al 635 cp, [per il contesto]”. Un altro passaggio che la cassazione ha ritenuto di dover fare per una situazoine piu' ristretta come uno stadio, rispetto a una situazione piu' ampia come i fatti in esame. [...]
Quello che vale per danneggiamento e devastazione deve essere riportato a furto e saccheggio. I comportamenti devono essere valutati rispetto al contesto complessivo che si e' verificato.
La conclusione e' che per ritenere sussistente la lesione siano sufficienti uno o piu' fatti di danneggiamento o di furto, che configurano la devastazione e saccheggio se compiuti in un contesto di pericolo dell'OP.
Un altro aspetto valorizzato dalla giurisprudenza, e lo vedremo rispetto al concorso, e' proprio l'aspetto di attivitia' violenta di contrapposizione nei confronti delle ffoo, cioe' di coloro che sono chiamati a tutelare l'oggetto della norma. Ed e' una situaizone estremamente ricorrente, [...]. Rappresenta una tipica significativa modalita' e il contenitore complessivo nell'ambito del quale si verificano le condotte di guerriglia urbana e di danneggiamento del patrimonio che configura il 419. [...]
Si parla nella sentenza di cui sopra di “persone che cercano di forzare il blocco della polizia, e che hanno come obiettivo l'aggressione degli addetti al servizio di OP”. Sono comportamenti che la cassazione sottolinea dicendo come questi comportamenti aggressivi verso le ffoo siano integranti della configurazione del 419. Viene detto anche nella successiva sentenza della IV sezione. [...] Ecco allora che il contenuto del comportmaento messo in essere che si affianca a un comportamento in un contesto spazio temporale medesimo del danneggiamento di beni, va al di la' della necessita' di configurare un elmento soggettivo, cioe' la rappresentazione della lesione del bene tutelato dalla norma da parte del soggetto. E' chiaro che se i danneggiamenti sono accompagnati dall'aggressione da chi deve tutelare l'OP, e' la dimostrazione che l'aggressione a beni materiali si colloca in un contesto piu' significativo. Lo stesso contrapporsi a quei soggetti che dovrebbero tutelare l'OP rappresenta la concretizzazione del pericolo per l'OP. [...]
Se queste sono ... le... le diciamo le... l'inquadramento della devastazione e saccheggio ne derivano delle conseguenze, che anch'esse hanno alcuni aspetti di interferenza tra la contestazione del 419 e le problematiche del concorso. Devo dire che se questa e' la costruzione che deve esser e fatta e la devastazione implica una attivita' turbolenta, allora la partecipazione a questo reato non richiede che tutti siano concorrenti, ma e' sufficiente la prova della concorrenza in una attivita' criminosa. Dico perche' rappresenta sotto questo profilo la connnotazione del comportamento del singolo che anche in assenza di preventivo accordo ma in presenza di una consapevolezza di quello che significa il proprio comportamento per la configurazione del concorso. [...]
Quindi si deve ritenere che se da una parte non e' necessario che la partecipazione sia stata concordata, allora anche una semplice condotta di danneggiamento posta in essere nel contesto di altre condotte analoghe, quando l'agente abbia la consapevolezza di farlo nel contesto di altre condotte analoghe e che quindi il suo comportamento sia idoneo a comportare una lesione dell'OP.
Se allora e' vero che non e' necessario per la configurabilita' del reato del 419 che una persona abbia lei stessa partecipato a una pluralita' di fatti di danneggiamento o furto, deve altrettanto essere detto che al di la' delle regole per operare nell'individuare la responsabilita' in concorso, non sarebbe corretto che ogni singolo soggetto debba rispondere di qualsiasi atto di danneggiamento o furto messo in atto in un certo contesto. Perche' alla fine ciascuno finisce per rispondere dei fatti che ha commesso. Quando si leggeranno le imputazioni di VV e MC, che seguono tutto il percorso del blocco nero, non imputiamo tutti i danneggiamenti che si sono verificati perche' non e' indispensabile chiamarli a rispondere di tutto questo, perche' non e' richiesto che siano stati loro a fare tutti i comportamenti delittuosi. E' sufficiente ed e' necessario che venga ricostruito dal punto di vista naturalistico il comportamento messo in essere, per verificare l'esistenza del comportamento per la sussistenza del 419. Evidentemente ciascuno degli imputati risponde del 419, in una nozione comunitaria di OP messo in crisi o in pericolo [...]
Io posso anche aver dimostrato che in fatto a genova tra la mattina del 20 e la sera del 21 si sia verificata una crisi dell'OP e di pericolo per l'OP cagionato da qualsiasi tipo di atto tipico di devastazione e saccheggio. Io questo lo posso fare perche' credo che cosi' si renda una ricostruzione naturalistica dei fatti. [...] Ma tale e' anche se io dicessi che le ffoo avrebbero potuto riprendere il controllo nella notte tra il 20 e il 21. Perche' c'e' una continuita' anche solo nel giorno 20.
E' importante non operare sotto il profilo naturalistico una scorretta soluzione di continuita' per il pericolo di OP. Perche' farei lo stesso errore della Della Porta. Direi, io non devo considerare la situazione in un certo contesto e in un certo momento, perche' allora in un determinato contesto l'OP non e' messo in crisi e questi atti non si possono considerare in un certo modo.
Secondo il pm la necessita' di ricostruire le modalita' e l'estensione e la durata della messa in pericolo dell'OP e' fondamentale per comprendere la dinamica degli scontri, per evitare poi il risultato inaccettabile da parte del pm, cioe' una polverizzazione delle condotte, come se ciascuno si muovesse con il paraocchi, e una polverizzazione delle responsabilita', perche' ci si e' trovati in una condizione di pericolo dell'OP continuato anche se non continuo e finiremmo per tradire il contenuto della norma incriminatrice del 419. [...]

[ piccola pausa ]

A: (Canciani) non abbiamo intenzoine di tracciare in maniera analitica tutti i principi in materia di concorso. quello che ci interessa sono solo alcuni di questi principi con riferimento a situazioni particolari che fvanno a toccare la problematica del concorso nel reato.
Con riferimento al concorso devono essere individuati i principi per la sussistenza del concorso a prescindere dalla concreta dimostrazione di documenti e testimonianze di una materiale partecipazione del soggetto allo specifico evento. Laddove non abbiamo tizio o caio dirci che questa persona ha fatto un certo atto, se rispecchia la ricostruzione generale costruita con tutte le connotazioni di diritto e di fatto si deve ritenere che qualche soggetto puo' rispondere di concorso a prescindere dalla presenza di una prova diretta della partecipazione materiale dellos tesso.
Se questo e' l'ambito che ci interessa va preliminarmente detto che non ci interessano tutti quei casi in cui ci sono prove dirette dell'esecuzione materiale di un fatto. [...]
Analogamente riprendendo uno dei concetti che abbiamo introdotto rispetto alla fattispecie del 419, non e' mai stata intenzione del pm effettuare una attribuzione di eventi delittuosi in una maniera indiscriminata a qualsiasi soggetto che fosse presente sulle strade di genova. Il criterio del pm non e' stato quello di dire: “abbiamo tizio a genova in quei giorni, in contesto di tempo e di luogo di aggressione a patrimonio e ffoo, stabilire per il solo fatto di presenza che la stessa persona debba essere chiamato a rispondere per il reato 419”.
Quello che interessa a noi e' affrontare questa problematica solo con riferimento a soggetti che abbiano formato gruppi che si sono resi responsabili di comportamenti idonei a configurare determinati reati. E questo effettuarlo e' da mettere in riferimento a diverse situazioni.
Ad esempio quando non ci sono immagini di un soggetto che realizza un fatto tipico, ma che lo collocano in una ricostruzione complessiva come appartenente questo soggetto a gruppi che hanno posto in essere condotte idonee a qualificare il fatto. [...] Oppure un'altra situazione che doveva essere presa in considerazione per talune situazioni degli imputati allorquando risulti comprovata la partecipazione di questo soggetto alla commissione di uno dei fatti tipici e verificare se e in quale misura l'aver preso parte ai movimenti di un gruppo il soggetto dovesser rispondere di ulteriori episodi di devastazione e saccheggio ma in una condizione diversa da quella dimostrata come attivita' materiale. [...]
Questo riferimento al discorso del gruppo credo che debba essere inteso in una maniera corretta. Diventa intuitivo che per esempio il discorso dell'appartenenza del gruppo e le modalita' di spostamento nel contesto e' certamente riferibile all'attivita' del blocco nero. Ma il fatto che si possa prescindere dal previo concerto nella commissione di un fatto, e che questo possa non esserci stato nei confronti degli scontri a margine del corteo delle tute bianche, questo non e' sufficiente a escludere che il discorso relativo ai gruppi non sia applicabile a determinate situazioni del pomeriggio. In alcuni casi non c'e' un'immediata riferibilita' di alcune cose a un gruppo isolato di persone in una moltitudine, ma in altri tipi di sitauzione seppur in assenza di previo concerto come nelc aso del blocco nero, l'organicita' dei movimenti e degli intenti seppur attraverso una adesione spontanea si verifica ad esempio nelle fasi relative all'assalto del blindato dove si vede che in qualche modo che la parte che interagisce e pone in essere questi comportamenti non e' genericamente riferibile al corteo e neanche a un'altra parte di manifestanti che erano defluiti. Lo si vedra' attraverso le immagini che vanno a riprendere soggetti costantemente presenti e la compresenza di una pluralita' di soggetti in tutte le fase, come in qualche modo anche al di fuori di un previo concerto nella commissione di fatti, [...] vada pero' a consentire di ricostruire sotto un profilo organico quello che poi e' un gruppo di fatto di persone che aderisocno allo stesso tipo di condotta e quindi riportare per alcuni scontri a margine del corteo delle tute bianche nel contesto della possibilita' di ravvisare il concorso da parte di alcuni dei soggetti con soggetti che commettono fatti tipici o di un gruppo che si muove in un certo modo in quel contesto spazio-temporale.
I principi che andiamo a individuare per trovare delle risposte demandate all'esame delle singole posizioni [...]... per arrivare a questo ci devono guidare i principi della suprema corte sul concorso morale, laddove si finisca per avere un rafforzamento del proposito criminoso. rispetto a questo, la stessa corte evidenzia che non e' necessaria la prova positiva, cioe' che senza la partecipazione non ci sarebbbe stata la condotta, ma ci invita a individuare se comunque l'apporto sia sufficiente acciocche' la condotta di concorso morale sia sufficiente a comportare un rafforzamento della condotta delittuosa. Non e' che stiamo parlando del mandante, ma stiamo parlando non della necessita' della prova positiva, ma l'esistenza attraverso quelle che sono le regole della comune esperienza comportamenti idonei a un rafforzamento dell'attivita' delittuosa, in modo tale che le circostanze di fatto rappresentino la modalita' e il movente delle condotte per le giornate del 20 e del 21, idonee a configurare il reciproco incitamento all'azione data dalla presenza delle persone sul luogo del delitto, o anche attraverso le precedenti condotte. Faccio riferimento al fatto a situazioni in cui ci sono determinati soggetti che pongono in essere condotte tipiche per il 419, e poi un episodio successivo la continua compresenza sul luogo del delitto di determinate persone possa rafforzare ed avvalorare il convincimento e l'intento deliberato da parte di un terzo soggetto la realizzazione dell'episodio. E' riduttivo dire che se ci sono 50 o 100 persone dire che per essere perseguibile tutte 50 o 100 debbano muoversi e compiere un atto, e' assolutamente innaturalistico. Evidentemente ci saranno situazioni in cui l'espressione del comportamento materiale saranno individuati materialmente e altre in cui invece determinati soggetti si muoveranno nel medesimo contesto.[...]
Per Il concorso morale non e' necessario un previo accordo di intenti, ma e' sufficiente una adesoine spontanea a una condotta. Non e' forse necessario questo principio per il blocco nero, ma e' certametne un riferimento spontaneo per gli scontri meno organizzati e preordinati, e' un modo della corte per delineare la complessiva rappresentazione dei fatti rispetto al soggetto che li compie. [...] Non solo non e' necessario che si siano messi d'accordo, ma neanche e' necessario che sappiano chi sono le altre persone che stanno concorrendo a fare una determinata cosa. [...] “si ha concorso morale quando il reato sarebbe ugualmente commesso ma che attraverso il rafforzamento, sostegno psicologico ne garantisce la piu' sicura realizzazione”. [...]
C'e' poi la giurisprudenza che ci riferisce come per il concorso morale non e' necessaria la conoscenza di tutti i particolari di un comportamento ma e' sufficiente la partecipazione generica alla realizzazione di un comportamento delittuoso.
E' ovvio quello che deve essere il limite del concorso morale e soprattutto nei fatti in oggetto, e' differenziare il concorso morale dalla connivenza non punibile o passiva. Ad esempio la condivisione ideale con una condotta senza il concorso in qualche condotta a una certa azione. La compresenza passiva e' quella in cui non viene ravvisato un qualsiasi rafforzamento dell'altrui attivita' delittuosa. [...]
Allora dobbiamo escludere se taluni comportamenti di soggetti imputati possa essere inquadrata come una mera connivenza o una presenza passiva. Con riferimento a questo tipo di situazione diventa importante uno degli aspetti indicati poco fa, vale a dire che rispetto a queste situazioni improntate dall'unita' spazio temporale, unicita' di obiettivo e di condotta criminosa, se alcuni soggetti si sono resi responsabili di condotte tipiche del 419. Allora bisogna fare attenzione e valorizzare certe circostanze. Non ci troviamo... ci sono fotografi che hanno seguito il blocco nero documentandolo e che hanno svolto lo stesso tipo di percorso ma che non rispondono del reato di cui al 419: e' intuitivo, ma certamente nel momento in cui ho un soggetto che partecipa a un percorso e pone in essere in un singolo momento dei comportamenti tipici questo connota il suo comportamento rispetto alla connivenza o alla presenza passiva. [repetita, chissa se juvant...]
Che poi rapportato agli ulteriori elementi rappresenta la lettura della strumentalita' della contrapposizione nei confronti delle ffoo. Il rafforzamento puo' essere rappresentato dall'incitamento, come le immaigni di FP che incita e richiama gli altri manifestanti a compiere comportamenti delittuosi. Non e' che lui e' solo presente, ma c'e' una esplicazione precisa della volonta' da parte del soggetto.
Ripeto al di la' di questa estrinsecazione esplicita ci sono altre situazioni come la resistenza nei confronti delle ffoo che vanno a preservare un luogo nella disponibilita' di altri manifestanti che stanno ponendo in essere aggressione del patrimonio che viene agevolati da questi soggetti, come nel saccheggio del blindato con altri manifestanti che schermano con gli scudi di plexiglas garantendo la possibilita' di devastazione... Certamente e' la stessa cosa con la contrapposizion contro le ffoo sulle barricate tra tommaseo e buenos aires che consente l'attivita' di devastazione in piazza tommaseo contestuale di arredi urbani e banche.
Poi in definitiva, se dobbiamo rapportarci alle regole di comune esperienza per il rafforzamento della volonta' delittuosa, perche' e' su questi episodi che si e' sviluppata la giurisprudenza del 419, di quelli che sono reati di folla o di piazza. Movimenti assolutamente organici in termini di circostanze di luoghi e di tempo nelle quali vengono realizzati danneggiamenti diffusi. Certo e' un requisito che debba essere da parte dei soggetti presente la rappresentazione del contesto. [...] Anche con comportamenti che il soggetto non avrebbe commesso se non in quel contesto, perche' la massa di persone crea nel soggetto il rafforzamento della convinzione per esempio del perseguimento del reato, sia per la difficolta' di intervenire, sia per la difficolta' di identificazione, cose che possono rafforzare un soggetto nel porre in essere un comportamento delittuoso.
[...]
Vi faccio grazia di altri passaggi. Credo che il corollario rispetto a questa lettura dell'elemento psicologico del soggetto che consente di andare a leggere il comportamento materiale di presenza al di la' di una precisa condotta di aggresiosne al bene protetto, credo che non sia necessario ai fini del configurarsi del 419 un ruolo specifico. Esempio sufficiente e' l'esistenza di un consapevole contributo alla condotta che deve sempre esserci. E questo e' l'onere di prova che abbiamo sulla base della ricostruzione dei fatti e delle modalita' con cui una condotta venga agevolata o rafforzata, in riferimento a ciascuna situazione il ruolo avuto dalla singola perosna imputata.
[...]
Ho gia' trattato in qualche modo per il 419 la problematica della fisiologica compresenza di devastazione e saccheggio e della contrapposizione con le ffoo, andando a toccare il comportamento idoneo per connotare quei fatti come una lesione dell'OP. Questo stesso aspetto consente seocndo il pm di valorizzare delle modalita' di espressione della condotta di reato, in fatti di piazza e in relazione a fatti del 419. Queste condotte di resistenza rappresentano una tipica condotta violenta per consentire l'aggressione al bene patrimoniale tutelato. Quindi dobbiamo andare a vedere dove i singoli rispondano del 419 anche se questi fatti tipici non hanno posto in essere anche se hanno contribuito con una resistenza alle ffoo che renda possibile ad altri realizzare il 419 c.p.
Le conclusioni del pm fino a questo punto sono supportate da un'ordinanza riguardo alcuni fatti che si sono verificati a Milano che riguardano anche due imputati di questo processo, del 25 marzo 2006. Per carita' queste cose possono essere modificate rivalutate, ma in questa ordinanza i giudici hanno valutato come la loro valutazione corrisponda a quella del pm, sia con riferimento alla fattispecie del 419, sia con riferimento alla valutazione delle condotte poste in essere per quanto riguarda il concorso delle singole persone. Mi limito a leggere alcuni pezzi. [...]
“trattasi di reati realizzati da un'azione collettiva necessariamente richiedente il comportamento di una pluralita' di soggetti finalizzata al danneggiamento di beni mobili e immobili e la contrapposizione con le ffoo; [...] non e' necessaria la singola azione di alcuni indagati, ma la semplice presenza [...] non ha senso porsi il problema dell'atto dei singoli [...]”. [ecc]
“se un manifestante resta a presidiare una barricata che impedisce l'intervento delle ffoo [...] sapendo che questo e' funzionale alla realizzazione di reati di devastazione nella zona franca, concorre alla fattispecie di reato. [...]”
[...]
Questa e' la fotografia di gran parte dei comportamenti mostrati dal pm in questo processo. l'ordinanza e' conclusa dicendo “non dovendosi ricercare collegamento con singoli atti specifici ma il collegamento con l'art. 110”.
Ecco allora che se in questo modo devono essere letti i principi del concorso, e' indubitabile che taluni dei soggetti debbano rispondere dei fatti di devastazione e saccheggio come esecutori materiali in alcuni atti, e come concorrenti in altri. [...]
[...]

[ posizione MC e VV ]

A: (Canepa) [...] il pm arriva ad affrontare le sinfole posizioni. una breve premessa in linea generale. come si e' arrivati all'identificazione dei soggetti? Molte critiche sono state mosse al pm per aver individuato solo 25 o 26 posizioni. io spero che il tribunale ora che ha potuto apprezzare l'immensa mole di materiale abbia compreso quale difficolta' si sia avuto nella identificazione dei soggetti. il materiale si e' visionato e come si e' venuti a identificare solo questi pochi soggetti. si sono identificati alcuni fatti gravi di devastazione, si sono circoscritti degli eventi. queste immagini, alcune immagini significative sono state trasmesse dalla digos di genova alle varie digos sul territorio in modo da fare verificare se c'erano soggetti noti e individuabili in questa massa indistinta. e abbiamo sentito nel corso del dibattimento questi soggetti sono stati individuati, nuovamente ricercati in altre fasi di devastazione e rinviati a giudizio. in altri casi soggetti che sono stati arrestati durante i giorni sono stati ricercati nelle immagini per vedere se hanno partecipato ad altri fatti di devastazione e saccheggio.
al di la' delle questioni di fatto e di diritto, si e' trattato di un pazientissimo lavoro di ricerca, un lavoro minuzioso che e' costato la vista agli inquirenti, vedendo migliaia di fotogrammi. questa visione al fine di riconoscere un volto, un vestito, saremo noiosi nel parlare di questi dettagli che ci hanno portato a identificare questi pochi soggetti.
non per giustificarsi, ma per sottolineare e dare conto, e ci chiediamo come oggi in riferimento ad alcuni contesti, soprattutto a MC e VV, il gruppo che si e' mosso con loro non e' stato identificato a partire da questi soggetti. MC e' stata una dei primi soggetti identificati, e seguiti. Da MC si e' arrivati a VV.
Per inciso non me ne voglia la difesa, ma e' un dato di fatto, i soggetti a cui faceva riferimento il collega sono VV e MC, che sono stati condannati in primo grado per il 419 commesso l'11 marzo a milano.
Veniamo a come si e' arrivati all'individuazione e cosa hanno commesso MC e VV.

Stiamo parlando come avevamo anticipato delle posizioni del cosiddetto blocco nero. Possiamo benissimo inserire in questo blocco e dare un volto e a un nome a quei fantasmi che sono stati evocati come i responsabili delle devastazioni, il noto black bloc.
La presenza di MC, che e' il primo soggetto individuato dalla digos di milano e con appostamenti dalla digos di genova, attraverso un esame attento della documentazione, emergeva gia' nel 19 luglio all'interno dei giardini a quarto, una delle postazioni date dalla provincia per ospitare i manifestanti. MC veniva vista partecipare a una delle riunioni preparatorie per le manifestazioni del 19 e 20 luglio. In questa occasione MC era seduta, le immagini le avete nel cd, la mattina del 19 seduta accanto a un giovane con il quale ha un rapporto confidenziale. Questo giovane non e' mai stato identificato pur essendo uno dei protagonisti principali delle devastazioni, il famoso numero 1, con un berretto verde, bermuda neri e un tatuaggio sull'avambraccio sinistro. Nelle vicinanze dei due un altro soggetto con pizzetto, baffi, occhiali, stempiato e orecchino al lobo sinistro, con una maglia viola. [...]
[ non funziona il pc ]
Questo soggetto verra' identificato come VV. Risultava pacificamente legato a MC perche' identificato nel corso di un servizio di osservazione presso la casa occupata di milano. I locali di quarto verranno a loro volta devastati proprio nella notte tra il 19 e il 20 luglio del 2001 da parte di alcuni manifestanti ospitati che ne hanno demolito gli arredi per procurarsi armi improprie che saranno usate il giorno successivo.
Cosi' identificati i due, veniamo ad analizzare gli spostamenti di MC e dei soggetti che al soggetto riferiamo come mgruppo MC, nel 20 luglio 2001.
Anche qui [...] utilissimi per fissare secondo per secondo la presenza dei vari soggetti nei luoghi di devastazione e saccheggio vengono in sovccorso le telecamere del traffico.
Proprio dalla telecamera savonarola, rep. 57a, riusciamo a fissare le sequenze di eventi tra le 11.30 e le 14.00 del 20 luglio. la visione complessiva di tutti i reperti indicati consente di cogliere in maniera efficace non solo la violenza degli scontri e delle manifestazioni della mattinata, ma anche la piena partecipazione di MC e VV e a dimostrare il loro movimento in un contesto organico tanto da poterli considerare veri e propri componenti del blocco nero a cui si e' fatto costantemente riferimento.
Dalle prime immagini relative alla telecamera savonarola si hanno delle immagini significative per ricostruire i movimenti: il soggetto numero 1 con la maglia gialla (soggetto A), un altro giovano con casco blu e striscia rossa posteriore mai stato identificato da nessuno (soggetto B), un altro giovane con tuta azzurra e righe scure sulle maniche e un caschetto arancione (soggetto C), oltre a MC e VV. [...]
Nei pressi del cantiere edile di un edificio tra corso torino lato mare MC si avvicina armata di bastone a un altro soggetto. Premetto che MC si riconosce nelle foto dove non ci sono comportamenti violenti, identificazione che da corpo alle foto dove invece e' riconosciuta dalla PG. Si avvicina al cantiere edile tra corso torino lato mare e corso buenos aires lato ponente. Oltre a MC c'e' soggetto A e il soggetto B. Le identificazioni sono fatte con dettagli molti piccoli ma significanti. Dopo aver prelevato assi e tubi innocenti dal cantiere li utilizzano come corpi contundenti negli scontri che seguono.
Il gruppo si avvicina al corteo del blocco nero. Tutte queste immagini confermano che tra MC e soggetto A (numero 1) risulta consonanza di interessi e partecipano a questo gruppo che noi chiamiamo gruppo MC. In questo gruppo, mi preme sottolineare nuovamente viene individuato il soggetto B. Mi soffermo su questi particolari perche' nelle immagini successivi serviranno a identificarlo. Viene poi individuato un altro individuo con un passamontagno chiaro, con un caschetto arancione, tuta azzurra con strisce scure sulle maniche e pantaloni militari, il soggetto C. Viene poi evidenziato un altro individuo con gli occhiali, casco integrale bianco, felpa blu, pantaloni militari e' VV. Poi c'e' il soggetto F con adidas, pantaloni rossi e maglia bianca.
Sempre successivamente MC verra' identificata con soggetto A e B, e MDI che da luogo alla devastazione del credito italiano. Devastazione che e' iniziata dal corteo dello smash e che viene solo proseguita dal gruppo MC. Siamo nella fase in cui vengono rotte le vetrine, ma MC partecipa alla devastazione degli spazi interni della banca, insieme a numero 1 e il soggetto B. A proposito della telecamera interna della banca bisogna sottolineare una discrepanza temporale tra le telecamere del traffico. [...] Alle 12:20:01 si vede il soggetto numero 1 all'incrocio di buenos aires e torino e la discrepanza e' evidente, quindi la telecamera interna e' avanti di qualche minuto [...] circa 3 min. E' evidente che la presenza all'interno del gruppo e' avvenuta prima delle 12:20:01. [...]
In questo contesto spazio temporale alcuni manifestanti armati di bastoni tra cui AF e il soggetto B, tra le 12:19 e le 12:21 danneggiano le vetrate e le insegne dell'agenzia immobiliare Firpo, situata proprio di fronte al credito italiano. I danni riportati dall'agenzia Firpo ci sono stati riportati dal titolare. Per dare significanza al movimento del gruppo si situa qui un altro episodio, quello relativo all'aggressione al free lance Frassinetti oggetto di rapina. E' utila la testimonianza diretta, ma anche il reperto 220. E' bene osservarlo nel suo svolgersi per comprendere le dinamiche della rapina, per sottolineare come vi abbia partecipato il gruppo MC in particolare VV, a cui viene imputata la rapina. Anche la Savonarola ci fornisce elementi per questo evento, min 12:25:11. Tra le 12:25:43 e le 12:26:09 il gruppo corre in avanti e una volta compiuta l'aggressione tornano presso la barricata.
Facciamo vedere il filmato rallentato. [...] Il filmato e' da collocare in un contesto generalizzato di scontro tra appartenenti del blocco nero e operatori cinefotografici. [...]
A: (Canciani) Le immagini dimostrano da parte di VV una piena condivisione di intenti e partecipazione all'azione di rapina compiuta dal soggetto A. Questa rappresenta la regola della prevalenza delle immagini sulla memoria soggettiva. Perche' se andiamo a riprendere la descrizione di Frassineti, il teste ha parlato di un'aggressione di un singolo individuo e non da parte di un gruppo come abbiamo visto. [...]
A: (Canepa) ritornando a cosa succede dopo questo episodio specifico quindi una volta sottolineato questo accadimento chiedendo la visione del filmato, dicevo avevamo sottolineato come la rapina si verifica tra le 12:25:43 e le 12:26:09. Nei minuti immediatamente successivi MC rientra insieme ai componenti del gruppo tra cui VV, si dirigono insieme al resto del blocco in direzione mare per corso torino. Lo abbiamo visto gia' in precedenza, posizionano al centro della sede viaria tra cui CC in compagnia di tutti i soggetti. Come possiamo vedere posizionano i cassonetti a fare barricate, chiaramente utili per ostacolare l'intervento delle ffoo. Queste circostanze sono intorno alle 12:25 in corso torino. Nel frattempo c'e' un lancio di pietre e oggetti contundenti ricavati dalla devastazione dell'arredo urbano e le aiuole tipiche di questa parte della citta' gia' devastate in piazza da novi. Interviene un contingente di cc su via pisacane che costringe MC, VV e i soggetti indicati ad allontanarsi lungo via trebisonda. Nello spostarsi in via trebisonda all'altezza di via montesuello, vediamo MC e VV mentre vengono visti danneggiare l'auto fiat uno della societa' di vigilanza metro notte citta' di genova. Questa dopo essere stata danneggiata viene data alle fiamme. Insieme al soggetto F con i jeans e la kefja rossa. [rep. 135 foto 011.jpg, foto 87 della sezione ordinata del dvd MC VV]
Tra le 12:45 e le 13:00 il cosiddetto gruppo MC viene individuato in piazza tommaseo. In questa piazza ritorneremo in mezzo ai manifestanti del gruppo MC verra' individuato CC. In piazza tommaseo verra' realizzata una nuova barricata con cassonetti ribaltati e incendiati in direzione corso buenos aires, nei pressi della quale c'e' il soggetto C. Continuo a evidenziare questi soggetti graziati dalla sorte dato che sicuramente arrivano dalla stessa area e dalla stessa citta' di MC. I manifestanti mettono in atto un lancio di oggetti e pietre contro le ffoo. Sono presenti MC e VV e gli altri soggetti durante il lancio (A, B, F).
In questo contesto vediamo la piazza nella piena signoria del blocco nero, il gruppo MC inizia il danneggiamento delle vetrate e delle telecamere esterne dell'ag. 84 della carige. [...]

A: (Canepa) non riusciamo ad andare avanti con le immagini e quindi chiediamo la sospensione fino alla prossima volta.