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[Milano 11 marzo] Seconda udienza di appello

Trascrizione sommaria seconda udienza di appello processo 11 marzo Milano

Steccanella: La sentenza mi pare non sia piaciuta neanche al Pg. [...] La sentenza ci aiuta poco, alle difese e alla corte e anche il pg che non ha speso particolari parole di difesa, anzi ha anche aperto delle brecce interpretative assai diversa, ovvero quando ci sarebbe stata l'insorgenza di quel dolo. In piu' era anche una sentenza apparentemente sobria che rende ancora più difficile la critica alla stessa, ma dobbiamo farlo, perché forse credo sia necessario fare finalmente un processo dopo le valutazioni immediate. Siamo in grado dopo il tempo passato a riportare la vicenda ad una corretta lettura giuridica. Su due aspetti fondamentali questa difesa è in totale disaccordo: la valutazione giuridica della devastazione e l'applicazione concreta della persona nel reato.
Difetti non da poco perché la sentenza si regge su questi due principi. Cerchiamo di recuperare i prinicipi giuridici che ci insegna il codice. Il fatto nella sua ricostruzione storica è pacifico e non contestabile. Tranchant è la sentenza di primo grado su questo, Partiamo da lì. Il pg muove alcune osservazioni che rivelano il difetto: si sono citati due esempi concreti, su questo delitto un po' particolare, un uso scarso, poche le sentenze di merito che hanno applicato il reato gravissimo di devastazione e non sono certo poche le vicende analoghe a quelle di cui ci occupiamo. Se per anni non si è applicato, dice il pg, per questi eventi invece è corretto. Il termine devastazione non è molto semplice inserirlo con certezza in una valutazione giuridica. Quando sento il pg citare qualcuno che dice è stata una guerra, non ci aiuta a interpretare il 419 in senso giuridico. Se dico a casa di un amico, gli hanno devastato la casa, non sto certo a indicare il reato 419. Un delitto con pene così alto impone un'attenzione generale. Vediamo gli esempi: gli stadi, ripresi dal trib. Del riesame e finiti paro paro nella sentenza di primo grado. Ricorderanno che nei motivi di appello si è sostenuta la differenza sostanziale, collegata al dolo rilevata nella norma. Il 419 è il figlio del 285 che indica un delitto originariamente prevista la pena di morte. Qual è il dolo allora. I casi dello stadio ci insegnano un principio: in entrambi i casi era evidente la volontà degli agenti di devastare il luogo dove ritenevano si fosse creata una forma di antagonismo in capo agli stessi. [...] Si decise di rendere inutilizzabili quei luoghi. E quindi dicevano le difese: è difficile sostenere che la volontà l'11.03 fosse quella di devastare corso buenos aires. Al di là di una lettura degli atti condivisa dal pg che si è recuperato le mail dove era evidente quale fosse l'obiettivo. Si dice nel capo di imputazione, del resto, che le condotte di dev. Sarebbero state poste in essere in quanto prodromiche alla resistenza nei confronti delle ffoo. E quindi era pacifico che non era il tessuto urbano di corso buenos aires, a differenza degli stadi, l'obiettivo degli agenti quel giorno. Il pg esorcizza questa obiezione in modo acuto, ma non convincente. Sposta il piano di valutazione rispetto alla sentenza e circoscrive l'ambito in 20 metri, per creare una soglia individuabile dell'obiettivo. Non è pi' Buenos Aires, ma venti metri. Porta un altro esempio pratico, delle case al mare che a seconda della stagione che assumono rilevanza per la prevedibile presenza di persone e non. Una cosa sono i delitti contro l'ordine pubblico altro contro la pubblica incolumità. [...]
Il 419 si riferisce all'ordine pubblico! Quando diventa il luogo danneggiato l'obiettivo primario della gente, allora applichiamo il 419, altrimenti ci sono delle norme nel nostro codice scritte apposta. Perché poi si fanno valutazioni un po' troppo discrezionali. Non può essere applicato in modo quantitative: non è vero che più fatti di danneggiamento diventano devastazione.
E allora torniamo a vedere se il 419 è stato giustamente applicato. Il pg riduce un po' tutto, credo che questo sia emerso bene. Il tutto si sarebbe, giustamente, perché sulla base dei filmati, si riduce tutto a 20 minuti in 20 metri. Questo è un po' difficile che diventi un 419. Lo si capisce dalla stessa norma, che non è una serie di danneggiamenti. Non si limita solo a 8-15 anni, figlio del 285! Figli di delitti di inaudita gravità. Pena giusta ma quando c'è il 419. Non si può creare un sorta di mini 419. E allora la presenza del delitto di danneggiamento non esclude la pluralità dei fatti. Danneggiamento e più atti di danneggiamento non diventano devastazione, così come tante rapine non diventano un saccheggio. Non si può fare valere un criterio quantitativo!
E il pg non ci ha aiutato.
Evidentemente l'elenco dei beni lesionati non è sufficiente per le ragioni scritte nel codice. Si noti che lo stesso pg incorre in un lapsus che converge con le ns valutazioni. Quando parlava di un appellante, ha detto “mentre stava danneggiando il negozio x”, cogliendo l'aspetto. Danneggiare è una cosa e non è il 419. Neanche danneggiare più vetrine rientra nel 419.
Credo che il processo deve comunque fare uno sforzo in più che limitarsi a raccogliere le annotazione della pg. Non ripercorriamo la vicenda processuale nella sua totalità: tutto fu fagocitato da una situazione particolare. Trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato indica bene quanto voglio dire, ma arriva un momento in cui lo sforzo vada fatto. E si chiede anche che le valutazione dei singoli devono trovare una loro valutazione personalizzata. Non si può risolvere dicendo: t c'eri e quindi devi rispondere di tutto. Non è un principio giuridico corretto né applicabile. Il principio del concorso morale esige una cura ancora maggiore nella sua applicazione. L'unico sforzo del gup, unico punto in cui c'è stato un processo, ha adottato un criterio che mi lascia perplesse: tolgo dal concorso i soggetti che non appaiono nel fotogramma. Un po' singolare: dipende da cosa si vede in quel fotogramma. Non si può sfuggire. Gli appellanti sono ritratti con una, coe dire, una sorta di preparazione alla presenza, ma non c'è una scena che ritrae la condotta contestata. Se i fotogrammi ci sono il giudice non può che prendere atto che gli elementi di prova acquisiti escludono questo.
In mezzo a queste persone, quali sono che hanno posto in essere gli atti? E allora poi eventualmente ci s pone il problema di chi ha eventualmente concorso, ma in un secondo tempo! Valutazioni di carattere generale non possono entrare in un processo senza elemento giuridico.
Stiamo parlando di risonanze sulle persone che hanno una qualificazione giuridica del tutto inficiante il futuro di queste persone. Attenzione a bollare un ragazzo di 20 anni del delitto di dev. Che è gravissimo tanto quanto le pene inflitte ai mafiosi. Cosa dice la sentenza sull'aspetto del concorso. Il pg ci dà una chiave di lettura diversa dalla sentenza del primo grado. Ha riconosciuto l'assenza di preordinazione. Non c'è stata. Tutte quelle parti della sentenza che hanno tentato di ricostruire il dolo eventuale di partenza, cadono!
Cadono perché il pg di fronte alla lettura degli atti non ha trovato quegli elementi che la sentenza infatti non ci dà. La preparazione alla vicenda è stata seguita, perché monitorata dalla ffoo passo passo. Si sapeva che era stata autorizzata una manif. Sulla quale è inutile spendere aggettive, si sa della contro manif. Dei centri sociali, che saranno seguiti passo passo dalle forze dell'ordine.
Quindi si deve sapere che non c'era la volontà di devastazione a meno che le ffoo non lo sapessero. Se le ffoo non hanno avvertito il rischio della devastazione come si può imputare questo a un manifestante! Chi di dovere è deputato a reputare preventivamente l'azione non lo ha fatto! Come poteva farlo un imputato! E' un discorso che non sta né in cielo né in terra.
Il pg dice infatti, non ci fu preordinazione. Scatta lì, in quei 20 minuti, in quei 20 metri. Chi era presente in quel momento ecco che scatta il dolo morale nell'azione. Non mi pare un criterio corretto di applicazione: se fosse valsa la prima ricostruzione, che la scelta di partecipare e l'eventualità del delitto, avrei contrastato ma aveva una sua logica giuridica.
Ma nel marasma che si crea secondo il pg proprio nell'insorgenza di quei 20 minuti, ha un significato ben diverso!
Basta guardare il filmato: è una situazione marasmatica e disorganizzata! Invece si è usato terminologia militare che francamente...Si vedono soggetti che osservano che filmano, il concetto di guerra mi lascia molto perplesso! [...]
Cioè il delitto di dev è un delitto in cui qualcuno decide di influenzare il corretto funzionamento dell'ordine pubblico devastando luoghi, anche da solo. Il fatto che si sottolinei il danneggiamento di An e McDonald va proprio in contrasto al 419. Se ci sono obiettivi ben precisi evidentemente non è 419! Sarà un danneggiamento aggravato, il devastatore non sceglie un obiettivo preciso. La difesa ha fatto lo sforzo non fatto in sede di indagine. Visto che ci sono i filmati, ricostruiamo i fatti. Abbiamo quindi depositato un video. Partiamo da lì e anche dalla ricostruzione del pg, concentriamoci lì: cosa è successo lì. Rimanendo nello spazio di 20 metri, per 20 minuti. 12.35 inizia la barricata, è il punto di partenza. Da lì è partito tutto. 13.05 vengono arrestati nel civico 13 le persone. Parliamo di una ventina di minuti. La ricostruzione filmati e foto ci dice che alle 12.42 (ricavato dagli orologi che appaiono nel video, prima attività di indagine che andava fatta). Alle 12.42 inizia il lancio dei sassi, iniziano le azioni danneggianti alla zona. Alle 13.05 arresti. Ovviamente per pervenire all'interno del civico un po' di tempo. Lo spazio per consumare tutto è brevissimo!! [...]
A.P. Alle 12.47 è da tutt'altra parte e sta facendo passare tipo vigile le macchine rimuovendo gli ostacoli. E questo sgombra da ogni equivoco.[...] Nel suo caso i 20 minuti si riducono a meno di 6 minuti complessivi dove non abbiamo la certezza né alcuna prova di attivazione. Nel suo caso inoltre ci mancano solo sei minuti di prova contraria che non. Allora noi dovremmo prendere quei residui sei minuti e stabilire che in quei sei minuti è avvenuta la decisione di procedere ad atti di danneggiamento aggravato e che in quei sei minuti oltre alla determinazione ci sarebbe stato il concorso morale nel non andarsene o non tentare di fermare. Se uno spacca la vetrina o rimane inerme, o cerca di fermarli o se ne va. Quindi andando nello specifico [...] è molto semplice: non si peò però semplificare in maniera sommaria una vicenda che poi in termini di condanna e di pena e nella qualificazione delle condotte con una fattispecie di tale gravità superiore per la pena prevista ad es. per il reato di incendio qualora si crei rischio per le persone. Signor Pg non è vero quanto dice! Il 419 è di tale gravità non è stato applicato perché non viviamo a Beirut! Il legislatore lo prevede solo per casi di straordinaria gravità! Una cosa sono i danneggiamenti, altro è il delitto insurrezionale quale il 419. Il criterio: c'eri, quindi paghi non è una risposta. L'ordinamento non può essere superficiale, le norme non devono sfuggire. IN questo caso non si comprende la norma applicata per questo episodio. Quando una sentenza non è compresa ha qualche difetto ed è dovere della corte d'appello verificare questo. Quando lamento l'assenza di processo lo faccio per una questione non solo sostanziale. Leggo la pagina 12 la originaria ordinanza [...] Poi prendo la sentenza di primo grado. I testi in questo frangente sono uguali. Nel mio caso la motivazione della sua partecipazione dal giudice che doveva valutare la responsabilità è stata presa paro paro da valutazioni fatte il 29 marzo dal tribunale del riesame! Il processo di primo grado non è stato fatto e lo sostengo con elementi di supporto. E' stato fatto per eliminare soggetti contro i quali era arduo sostenere una posizione processuale. Non andrebbe bene, ma fortunatamente il ns ordinamento ci consente un secondo giudizio e allora oggi la corte d'appello faccia davvero il processo. Fatelo oggi, perché in primo grado non è stato fatto.
Ci sono altri aspetti di questa sentenza che lasciano perplessi che il pg ha affrontato. [...]non si deve parlare di concorso morale ma di concorso anomalo, non certo nel 110 ma nel 116 ... si chiede che la corte d'appello giudichi quello che la corte della sentenza di primo grado non ha giudicato...non si spiega la mancata applicazione delle attenuanti generiche... è l'ultima occasione che abbiamo per fare chiarezza sulla vicenda, in primo grado non è stato possibile abbiamo il processo di appello, io chiedo che a loro venga garantito un processo.

Mazzali: è difficile dire che l'avvocato non ha ragione, provate a fare una specie di test, perchè la sentenza deve essere comprensibile anche a chi non è del nostro ambiente, a spiegare come si fa a condannare qualcuno di un reato simile senza avere nemmeno una foto che lo ritrae mentre compie un atto...non è che li hanno condannati solo perché erano lì?.... Perché questo è quello che è avvenuto, li hanno condannati perché erano in quel luogo, non è consentito accomunare in un processo così complicato la condotta di un soggetto...riprendendo le motivazioni del riesame il giudica cerca di individuare gli elementi a supporto. [...]
In realtà se io mi trovo in un altro luogo che so in un centro commerciale dove non c'è nessuno e distruggo tutto e porto via tutto non è devastazione e saccheggio? Il pg ha cercato di porre delle pezze alla sentenza. Ha detto vabbè, l'hanno fatta, allora vediamo se riusciamo di risolvere più di un problema che cera. Il criterio geografico lui lo trasforma nel criterio geografico limitativo. Il tutto è avvenuto in quei 20 metri quindi c'è la dev, senza appoggiare però nessuna parte della sentenza.
Ha cercato come dire, non ha richiamato niente di quello che aveva detto al sentenza, ma ha spostato l'attenzione. Poi io sono come Tommaso ci metto il naso: c'è il video di avellino napoli e confrontatelo con quello che è avvenuto: è palese che siamo di fronte a due episodi totalmente diversi. La volontà dei tifosi era quello di devastare lo stadio e lo hanno fatto: hanno buttato giù le porte, le panchine, l'op in quel momento era si messo in pericolo, non c'era più neanche l'op. Prendevano gli agenti di polizia e li gettavano negli spogliatoi: hanno soverchiato le ffoo. Vi siete visti i filmati di corso buenos aires? Lo avete visto il numero delle ffoo. Mancavano forse solo elicotteri e bazooka poi c'era tutto. C'era ps, cc e finanza e vi sembra che sia stato messo in pericolo l'ordine pubblico? Ma se alle 15 continuava lo shopping. Dopo un'ora andavano a fare gli acquisti. Li avete visti i filmati? C'è una smart gialla, che passa attraversa Buenos aires e se ne va. I passanti che fanno le foto e i filmati? Vi pare che vi fosse un pericolo all'op?
Ma secondo voi in quel contesto è stato mai messo in pericolo l'op? Come si è risolta la faccenda?
Io ho detto che chiamano barricata quella aggrovigliamento di mezzi. Era talmente barricata che quando le ffoo quando decidono che era finito il tempo di scherzare le ffoo le demoliscono in un attimo. Hanno avuto il controllo della situazione sempre. Non era successo praticamente niente.
L'aggancio a situazione diverse è inutile. Dal 2001 è considerato di moda il reato di dev e saccheggio, come la minigonna, che un tempo andava di moda.
Qui ci sono sentenze, pericolo dell'op deve essere concreto non ipotetico. Io dico ma scusate se voi condannerete e io mi auguro di no, come farete a spiegare che a Milano è avvenuta una devastazione? Non lo capisce nessuno! Una pena minima di 8 anni io non credo che si applichi solo se arrivano gli Unni e devastano la città. Se non è così, poco meno.
Perla devastazione e sacch. Devono intervenire gli eserciti! Tutt'altro rispetto a quanto avvenuto qui.
Conosco le ffoo: è impensabile che avessero pensato a quello che è l'elemento forte della sentenza, che fosse tutto preordinato.
Se ci fosse la prova che fossero andati a devastare...ma perché mai? Cosa gliene fregava agli imputati di devastare corso buenos aires. Lo scopo della manif era chiaro, ovvero contrastare la manif fascista. Parte la prima carica, arriva qualche sasso e tornano indietro, non capisco perché non hanno proseguito. Fanno una specie di carica e tornano indietro, mai visto in vita mia.
Parte la seconda carica e sbanca.
Non è un autogol da poco il problema dell'aggravante ideologica. [...]
Che senso ha devastare un luogo per resistere alle ffoo. Che sia stato un lapsus della pubblica accusa...come se il dolo fosse quello di resistere alle ffoo. Mi chiedo se il dolo era come ci dice la stessa accusa quello di resistere alle ffoo, se sono in piazza e qualcuno compie atto di danneggiamento, ed è questo che dovete spiegare, posto che non avete la prova che io li abbia visti, perché non ci sono le prove, perché non ne avete. Dice il pg: dovevano scappare, ma nn lo hanno fatto. No ha detto: potevano scappare o fermarsi e aspettare lì fermi.
E attenzione. Coloro malaugurati soggetti che uscivano sia da scuola e altri che scelsero il momento sbagliato di comprare i fumetti. Non è che uno potesse scegliere con freddezza la soluzione. Siccome si sono rifugiati nel portone c'è concorsualità giuridica. Non è possibile e non è consentito non dirci in maniera chiara di che tipo di concorso stiamo parlando, perché all'inizio il pm ha dato concorso materiale. Sono andato a rivedere le carte e ho pensato avrà la prova.
Qulcuno ha danneggiato una vetrina. Invece si condanna per dev e sacch senza neanche una prova di danneggiamento. Si sono stati fatti, ma non è questo il criterio di responsabilità. Nel momento in cui il gup non si è sentito di prendere questa tesi un po' ardita.
Ha sposato un'altra tesi, il concorso morale. Il ragionamento è preoccupante: non interesa che tu abbia danneggiato, basta che tu fossi lì. Però siccome l'art 27 della costituzione...il ragionamento sul concorso andava affrontato meno superficialmente. E allora anche qui perché la sentenza è contraddittoria? Perché parla di dati oggettivi e non li spiega, di morale e non li illustra, perché non ci sono prove!
Qui non hanno neanche la prova che io fossi presente mentre si danneggiava. Se non mi porti la prova che io sono presente mentre tu danneggi...come posso spiegare il concorso morale!?
Se io mentre quello danneggia stavo dicendo di smettere? Non c'è la prova della mia condotta rispetto all'evento, siamo al di là, per tutti gli imputati. Poi ci torneremo, ma non c'è prova collegata ai danneggiamenti. Se io ho lanciato un sasso ho fatto resistenza, ma cosa c'entra rispetto al danneggiamento?
Perché poi in realtà, prima il concorso materiale, poi il gup ha tirato fuori concorso oggettivo e poi morale. Quando non ci sono le prove alla fine...questo non c'è, questo neanche allora deve esserci questo. Ma il passaggio è ordito: la preordinazione di devastazione c'era. E dove la trova? Nel comunicato su indy dove c'era scritto “andate preparati”. Ma era un comunicato intanto anonimo.
Chiunque può mette n comunicato su un sito. La frase andate preparati, per chi ha buon sensosi intuisce riferita alla resistenza alle ffoo. Se io non internet e vado alla manif non è per quel comunicato! La preordinazione la deduce solo da questo. In realtà...siccome tutto è stato monitorato abbiamo la prova che i ns imputati non hanno commesso niente. E tutto documentato.
Li hanno seguiti da dove partivano, prepararsi nei centri sociali. Se chi fa questo di mestiere, se le ffoo hanno monitorato e sapevano cosa era in preparazione, se li vedono partire, li seguono, c'è una pattuglia della digos che li vede organizzarsi. Se avessero saputo che stava per avvenire una devastazione dovevano intervenire. Se il capo della digos e il questore ha deciso di non intervenire prima. Se loro non sono stati attenti a questo, io invece devo immaginare che sarebbe successo. Su che elementi?
La preparazione era per la resistenza a pubblico ufficiale. L'aggrovigliamento di materiale, che il giudice chiama barricata. Io oggi ancora non ho capito a che titolo devono rispondere i miei assistiti. Dolo, concorso materiale, morale. Perché senza una foto che dimostri danneggiamento o al fianco di altri che danneggiano, devo rispondere di questo reato?
Ultimo tentativo disperato come quando perdi uno a zero e va avanti il portiere: ok se non è materiale, morale, hanno contribuito alla creazione della zona franca. Così franca che il bilndato è passato e fine. Quando si dice questo, tu eri lì e hai contribuito alla zona franca mentre altri danneggiavano. Non c'è neanche la prova che ero lì a presidiare mentre altri danneggiavano.
Non c'è neanche questo!
Molte volte e lo dimostreremo la presenza del soggetto in un luogo è avvenuto dove non era avvenuto niente. In 20 metri non implica che in quel contesto mi accorgo di cosa accade dietro. Come adesso, se dal pubblico succedesse qualcosa, io non posso accorgermene.
Singole posizioni. Vorrei partire dalla posizione di V.B. “trattasi di soggetto arrestato del numero 15 di buenos aires”. Sette o otto persone arrestate lì sono state assolte. Portare a supporto dell'accusa un fatto dal quale alcuni sono stati assolti...qual è allora l'elemento differenziale? Se c'era o no una fotografia: chi l'aveva condannato, chi no, niente. Chi non aveva filmati e fotografie era difficile scrivere una sentenza, ma chi aveva filmati e foto, per paradosso, che guarda con aria assonnata, sposta i termini della situazione. Questo avviene per la B. “E' irrilevante che non compia nessun atto di danneggiamento, perché accudisce la barricata ecc.”. La B. è l'imputata è un raro esempio di capacità mimetica: va alla manif. Con un casco a scacchi...che dà le spalle al luogo dove ci sarebbero stati questo aggroviglio di materiale. Dà le spalle, con un atteggiamento disinteressato perché se ne sta andando. Che da queste foto si possa dire, come ha detto il giudice, che stesse presidiando le barricate è una cosa non vera. Uno non è dove ci sarebbe state le barricate, due che ha un atteggiamento completamente passivo, di disinteresse. Se non ci sono le foto è assolto, se ci sono le foto che dimostrano un comportamento passivo perché deve essere condannato?
Questo è il nocciolo. Non ha un atteggiamento aggressivo. C'è la prova di non partecipazione, c'è la prova della condotta passiva, si stava allontanando, ma questo invece vine considerata una prova a suo discarico. Mi dovete spiegare perché una ragazza di 20 anni si deve prendere 4 anni per una manif. Dalla quale se ne sta andando.
Non si possono fare le sentenze con le fotografie così. Mi dovete spiegare questo. Mi dovete dire qual è l'elemento che testimonia che la B. ha partecipato ai danneggiamenti di corso buenos aires. E vale per tutti gli imputati. Il problema è anche quello della M.C. Ritratta davanti alla barricata ecc.Ho ingrandito le foto che sono agli atti, è indicata con la freccia gialla, dietro ci sono le barricate. C'è un problema che non è da poco. Nella stessa fotografia [...]. L'imputata che esce dal contesto prima che inizi non conta? C'è il travisamento...mah un travisamento così efficace che...ma qual è il collegamento tra il travisamento, un fazzoletto, qual è l'elemento rafforzante? Perché ho il fazzoletto rosso mi becco quattro anni?
La localizzazione non è influente le diamo 4 anni perché ha il fazzoletto rosso? Perché questo dovete scrivere, perché non sapete se ha contribuito, se ha fatto qualcosa. Se questa è la sentenza che possa essere compresa, io ho dei dubbi. Altra posizione.
Mi dovete dire se il cappuccio in testa di R.S. È un rafforzamento? Ma poi ci sono dei problemi nei riconoscimenti...[...]. Non ci sono prove, non ci sono immagini che testimonino quello che viene imputato. Si parla di un tram che viene bloccato: non c'è questo nei filmati. Il tram prosegue il tragitto, questi episodi vanno a suffragare la tesi precedente, i tram giravano tranquilli.UNo quando scrive la sentenza dovrebbe ricordarsi quanto scritto precedentemente. Come si fa a usare il verbale di arresto che è lo stesso verbale, identico, fatto nei confronti anche di altri. E' lo stesso verbale per molti. Lo stesso gup archivia la posizione della M. anche riguardo la presunta resistenza dicendo che non si può fare lo stesso verbale per più imputati, neanche per andare al processo! E come è possibile che a maggio quel verbale era suff per l'archiviazione e a luglio diventa un elemento accusatorio! Non ci sta né nel mondo, ma tanto più nel nostro ordinamento. Si usano verbali validi per l'archiviazione come motivazione di sentenza. Verbali uguali! Anche negli errori.
Anche in questo caso la condotta del P. non c'entra nulla né con il danneggiamento né con la devastazione. Basta guardare le foto, il lancio del sasso non colpisce neanche le ffoo così distanti e in generale il suo operato è completamente staccato da ogni ipotesi di danneggiamento.
Le posizione di A.: non ci sono fotografie. La relazione di servizio è di nuovo fantasiosa a dire poco. L'imputata viene condannata perché avrebbe aiutato il D. nel possesso del bastone. Come sia possibile che uno aiuti l'altro nel possesso del bastone. Non ho capito se lo nascondeva o faceva una capriola per distrarre....non è comprensibile cosa significhi. Qui ha giocato il jolly: “questa è venuta da Como”. Si ma la M. giunta da Bergmao è stata archiviata. E allora?
Non è che se uno viene fuori da Milano...cioè una è archiviata l'altra condannata.
Se si fosse stata una situazione tranquilla non ci sarebbe stato il processo! Nessun giiudice, cioè o vai in manifestazione e porti i ceri e va bene, se invece succede qualcosa...quindi come dire la sentenza non motiva sul punto. Non vi devo venire a dire che c'è la ns costituzione che vieta la ricostituzione del partito fascista. Quelli che hanno manifestato l'11 marzo, i fascisti, infatti hanno comesso reato e hanno patteggiato. Allora se io scendo in piazza a difesa della cost e quel reato non doveva essere autorizzato. Non si può dire sarebbe un attenuante se non si fosse fatto casino.
Sono sceso in piazza a fare qualcosa che dovevano fare altri. Poi è successo altro. Sono sceso in piazza a difesa della costituzione.
Uno dei volantini degli imputati c'era una cosa che mi ha colpito: devastano le nostre vite saccheggiano il nostro futuro. Una sentenza di condanna che ha un'ipoteca sul futuro di questi ragazzi. Voi dovete sciogliere il nodo di questo processo. Voi darete qualsiasi sia una sentenza un valore etico per gli imputati e i famigliari che ancora non capiscono perché hanno condannato i figli. Si può condannare per un fatto così grave solo perché si è partecipato alla manifestazione.
Ho concluso
[Pausa]
Pelazza: Posizioni individuale W.F.. Riconoscendosi in quelle foto senza negare la sua presenza in ba tuttavia ha ribadito la validità di una manif che si poneva come protesta e come difesa della milano medaglia d'oro. Erroneamente il giudice del primo grado sostiene poi che vi sarebbe stata in realtà nella relazione di servizio della digos una affermazione di conoscenza diretta del F.cosa che non risulta affatto. Ancora oggi nn si sa quale tipo di comparazione abbia potuto portare all'affermazione che nelle foto ci sia davvero l'appellante, né si può trarre fondamento all'accusa da un primo verbale di identificazione fotografica svolto dai cc il 16 marzo, giacché proprio in questo verbale giova precisare che il riconoscimento darebbe arrivato da fisionomia e abbigliamento utilizzato in occasione degli scontri. Cioè confronto tra i vestiti dei fermati e quelli dei manifestanti. Questo ragionamento per W. F. non può valere poiché arrestato a più di un mese dai fatti. Né d'altra parte il sig.F. È stato sottoposto all'analisi da parte della scientifica e dai cc (ris) che hanno svolto le comparazioni somatiche. Nel senso che la qualità della registrazione osserva il ris di parma, tra le quali telecamere che sgranano, basso contrasto, non corretta messa a fuoco. Dopodiché sottolinea aspetti importante delle caratteristiche fisiognomiche. [...] Tutto questo a mio giudizio non può che suffragare il giudizio del riesame che sottolineava la mancanza addirittura degli indizi. Consideriamo che ci sia invece la prova che il soggetto raffigurato nelle foto sia effettivamente il signor F. si pone la problematica del concorso. Sarebbe infatti fotografato al fianco di un orologio che sengna le 12.39 quindi prima dell'innescarsi degli scontri. Come termine di riferimento possiamo avere l'orario con cui il capitano dei cc colloca la rottura dello scudo, 12.50, dopo i quali ci sono atti più vistosi di danneggiamenti. Le foto dimostrano inoltre che la cd barricata era ancora in corso di effettuazione. C'è ancora questa rilevanza nella mancanza d i elemento di prove sulla permanenza del F. sul luogo. Le foto lo ritraggono eventualmente prima degli avvenimenti.
La tematica generale del concorso, mi consente di svolgere solo alcune rapide considerazioni che cerco di supportare, cercando di dare peso all'opinione di un difensore che solitamente trova un minor credito, con un autorevole precedente, nel luglio 2005, ricorrente Calogero Mannino.
Io già citavo Andreotti: in questo caso come applicazione rigorosa del principio della prova ci sia un ricorrente di prestigio. Come per Mannino ex ministro, ritengo che tutto questo non ci debba convincere dell'esistenza di un doppio binario nell'applicazione della legge, ma che quella rigorosa applicazione dei principi del nostro ordinamento non può trovare riscontro solo nei processi dei personaggi potenti, ma i processi che riguardano soggetti che anzi si pongono su posizioni di conflitto con l'assetto sociale attuale ravvisandone tutti i momenti di critica, ponendosi in un'ottica di trasformazione. Queste sezioni unite ribadiscono sul tema d concorrente esterno di associazione mafiosa, il contributo atipico di natura materiale e morale è necessario che abbia una reale sussistenza causale secondo un modello unitario, ispirato alla conditio sine qua non, per la concreta realizzazione del fatto criminale. (condotta sinergica con condotte altrui per la prosecuzione del reato: tale valutazione non può essere fatta ex ante (prognosi di pericolosità) ma deve essere considerato sulla base del giudizio ex post, laddove è possibile che l'atteggiamento del preteso concorrente si riveli ininfluente).
Fosse configurabile il tentativo di concorso ci vorrebbe un meccanismo probatorio ben più incisivo.
[...] E' evidente che il nesso di casualità non può esistere. A Milano in occasione di una manifest. Del 10 settembre 1994, manifestazione relativa all'allora centro sociale Leoncavallo sgomberato e trasferito. Ci furono scontri tra cavour turati, con parecchie decine di autovetture danneggiate, beni mobili e immobili. Bene a parte la considerazione che in quel caso si procedete per adunata sediziosa e danneggiamento, per il pretore. Il pretore svolge una serrata dissertazione proprio sul nesso di causa. E' imprescindibile la partecipazione ad eventi di cui conosca i tratti essenziali. Il concorrente morale deve conoscere e vuole proprio a partecipare a quel preciso evento delittuoso, non uno a caso o molti a caso. E' una sentenza di organi giudicante che non c'è più, ma confermata in appello. Fu un fatto che destò allarme all'epoca, ma adunata sediziosa e danneggiamento e assoluzione nel processo non portò certo i giovani del tempo a rinsaldare un atteggiamento ribellistico basato su condotte pericolose sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Troviamo oggi soggetti – che per questo possono anche essere criticati - di quell'area politica inseriti in parlamento e governo e la difesa di quello spazio da parte di Sgarbi non certo un sovversivo. La storia è in progress. [...]
Il riferimento substrato del 419 si rifà proprio alla guerra per bande che caratterizzò con il brigantaggio di fine secolo. A parte l'aspetto linguistico c'è l'aspetto insormontabile sul piano della sistematica del nostro cp: il 419 punisce con 8 ai 15 anni. Ora, è logica che ci sia una proporzione tra la pena prevista e gravità della fattispecie, non ci può essere un fatto realizzabile (due vetrine e macchine con lo shopping che riprende da lì a poco in buenos aires). Questa proporzione deve sussitere. Sarebbe incongrua la devastazione quando il 420 (attentati di impianti) la pena è da 3 a 8 anni, proseguendo nei delitti contro l'incolumità pubblica, nel caso di danneggiamento seguito da naufragio, da uno a 5 anni. Lo stesso per pericolo disastro ferroviario da due a 6. Da 8 a 15: deve essere qualcosa di incommensurabilmente diverso e ne è prova che il 285 non fa altro che prevedere una sorta di tentativo di devastazione contro la sicurezza dello stato, diretto a portare, però, era originariamente punito con la pena di morte. Si parla di qualcosa di completamente diverso quanto successo a Milano l'11 marzo. C'è infine il 284, delitto di insurrezione armata: da 3 ai 15 anni. Non è possibile che 20 metri di manifestazione, come ha sottolineato il pg, sia possibile incardinarla in una fattispecie da 8 ai 15 quando l'insurrezione armata è è dai 3 ai 15, quando l'insurrezione è distinta da sommossa, rivoluzione, ecc. Si parla di pienezza di poteri su un certo territorio e la sollevazione di massa in armi deve possedere dimensioni considerate pericolose per lo stato. La dev e sacc non possono essere sussistenti su un fatto indegnamente enfatizzato dai mezzi di comunicazione, con una sorta di giudizio mediato pre giudizio giuridico, tanto più perché il processo non c'è stato.
Se si volesse infine sostenere che tutto ciò sia sussumibile nel 419 significa che il 419 è norma incostituzionale, sulla base del principio di adeguatezza. La pena deve proporzionata al disvalore commesso. Sull'aspetto relativo al divieto di ricostituzione del partito fascista. Bianchi d'Espinosa, magistrato genovese, arrivò a incriminare Almirante, l'insegnamento del presidente della corte cost. Bonifacio che dice cose ovvie, ma che tendono a essere dimenticate. La costituzione ha un nucleo antifascista, laddove sviluppa una disparità tra fascisti e non. In questo caso è pacifico e sicuro che c'è un illecito a monte ed è quello di avere consentito la manifestazione della Fiamma. L'illecito è a monte, l'illecito che ha portato a scendere in piazza una esigua minoranza di soggetti e un'assenza totale di quelle forze antifasciste che avrebbero dovuto farsi carico di questo. Non possiamo dimenticarlo. Le modalità non sono condivisibili ma l'origini è in questa motivazione. Nel 78 la corte d'assise di Torino, in epoca rapimento Moro, stabilisce come canone di condotta dell'attenuante concede nobiltà a chi si oppone all'arbitrio di potere e abusi di regime. Per contro nell'ottica anche il movente politico diretto al sovvertimento dell'ordine può trovare spazio. Sullo specifico di questa archeologia giuridica: contestazione del 70 a Pavia contro Almirante, il tribunale stabilisce il valore morale e sociale di ripudiare la riformazione del partito fascista. Non solo alla base della dimostrazione di protesta ma possono estendersi ai successivi atti di ostilità verso le ffoo se gli atti mantengono lo stesso movente. Questi principi hanno oggi lo stesso valore, meno sentiti, ma hanno lo stesso radicalmente in quella che è ancora la nostra costituzione.
Anche il processo è inserito in un contesto che si muove e che non mi piace. Io vedo che l'art. 11 non esiste più, abbiamo risposte differenziate. Abbiamo assenza di risposte, parliamo dell'incendio del campo rom a Opera. Intreccio di cose che porta disorientamento. In questo contesto richiamo la necessità in questo contesto, soprattutto, in questo contesto, di quei principi fondamentali richiamati, cercando di adempiere il mio dovere, lasciando il resto alla sensibilità di questa corte.