TRASCRIZIONE SOMMARIA – PROCESSO BOLZANETO - RESPONSABILE CIVILE
[ P=Tribunale, A=Accusa, D=Difesa, C=Parti Civili, R=Teste ]
P: [procede all'appello]
RC1: tribunale pur non avendone il titolo sentiamo l'esigenza di iniziare questa esposizione esprimendo il nostro particolare apprezzamento per il clima di reciproca collaborazione e rispetto che si e' avuto in quest'aula e l'apprezzamento per il lavoro dei pubblici ministeri. noi parliamo oggi dopo una settimana che abbiamo in mano la memoria scritta dei pm, che riteniamo abbia la valenza di un documento storico e un valore che aumentera' sempre di piu' in futuro, perche' alla concretezza dell'analisi dei fatti si e' accompagnata una sobrieta' espositiva rara. E' una memoria che si pone all'esito di una attivita' di indagine intensa e profonda e questo e' il miglior auspicio perche' questo tribunale possa pronunciare una sentenza giusta, che sappia affermare le responsabilita' penale laddove se ne riscontrino, ma che sappia assolvere nel caso i fatti non assumano rilevanza penale. forse la conclusione di questa vicenda non consentira' di comprendere la complessita' del fenomeno bolzaneto perche' vi sono una serie di confattori che si collocano a monte del luglio 2001. ma la memoria dei pm e la sentenza potranno costituire la base irrinunciabile per ogni discussione futura, in qualsiasi sede, che dovra' partire dalla memoria e dalla sentenza per fare piena luce su eventuali altri livelli di responsabilita' che pure esistono e di cui vi e' piena consapevolezza.
avvertiamo anche un'altra esigenza: proprio in virtu' di quella medesima metafora che consente di riferire allo stato i fatti illeciti compiuti dai propri organi, ci sia consentito esprimere le doverose scuse nei confronti di chi a bolzaneto ha subito le vergognose vessazioni acclarate nel dibattimento, vergognose scuse che devono essere intese come provenienti direttamente dallo Stato Italiano. Ma non suoni provocatorio che forse anche gli attuali imputati scontano colpe che trascendono l'ambito di questo processo, del processo penale, e davvero forse una diversa formazione, preparazione e selezione del personale da adibire al sito di bolzaneto avrebbero mitigato quanto accaduto. ci preme ancora evidenziare che lo stato e' responsabile civile perche' come tale e' stato citato dalle parti civili, non per libera scelta processuale. il fatto che lo stato non si sia costituito parte civile non dipende da scelte processuali volontarie di questi difensori bensi' dall'assenza di autorizzazione di costituzione a parte civile che demanda alla presidenza del consiglio. riteniamo che sia necessario da parte nostra mettere a fuoco la distinzione tra le responsabilita' amministrative e gestionali che hanno portato al processo dalle responsabilita' personali. questo e' necessario per limitare il piu' possibile le conseguenze patrimoniali sullo stato. pertanto questo e' l'oggetto preliminare delle nostre considerazioni. il responsabile civile potra' essere condannato solo qualora venga condannato qualche imputato e vengano riferite al ministero citato come responsabile civile: tutto cio' che esula da questi limiti non potra' essere addebitato allo stato. E qui mi ricollego brevemente a un intervento di stamani che citava una sentenza delle sezioni unite della cassazione civile, una sentenza che si pone in ambito civile, per omessa sorveglianza, ma che ha tutto un altro ambito di applicazione, perche' e' una sentenza resa nell'ambito di una azione civile. [...] Cio' di cui qui invece siamo chiamati a rispondere sono le conseguenze dannose commesso o omesso da parte del singolo imputato. Questo lo ribadiremo molto, non per sottrarci alla responsabilita' dello stato, ma per lasciare a ogni sede le giuste valutazioni. Abbiamo apprezzato l'opera dei pm perche' non hanno mai effettuato invasioni di campo, e hanno individuato una serie di concause, di scelte concrete, di previsioni errate o mancanze organizzative che hanno costituito l'humus sul quale si sono poi impianteate le condotte ritenute penalmente rilevanti. e il pm ha indicato quale e' stato il criterio usato per distinguere il livello delle colpe da quello del dolo. ritenimoa che sia un criterio sofferto ed espressamente definito prudente. noi vorremmo partire ancora piu' da lontano e ricordare cosa era stata genova nei giorni del g8, vorremmo analizzare l'humus di tutta la citta', proprio per cercare anche noi una linea distintiva tra le relazioni causali degli eventi della caserma e le condotte imputate.
Vediamo il contesto: partiamo dal legislatore del 2000, che si rende conto dell'eccezionalita' e promulga una legge per una struttura di missione, istituisce una commissione per l'individuazione e la realizzazione dei luoghi, supporto logistico, ecc ecc [...] Dice la legge: allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate dall'evento, prevedendo che tali provvedimenti possano essere assunti in deroga alla legge sugli appalti pubblici. [...] Ma il legislatore non avverte mai il bisogno di pronunciarsi nei confronti di tutti quei cittadini che sarebbero confluiti a genova: vi e' stata estrema attenzione per le cose, ma nsessuna per le persone. pensiamo alla struttura della zona rossa, con tutti i suoi apparati che pensavamo appartenenti a un periodo passato. l'istituzione della zona rossa e' stato l'emblema di uno stato che e' difficile riconoscere nei fondamenti della costituzione. [...] L'organizzazione concreta del vertice g8 invero sembra difficilmente riconducibile ai valori di solidarieta' e convivenza della nostra costituzione, basti pensare all'esigenza di istituire bolzaneto: sulla base delle esperienze passate viene prevista la possibilita' di arresti di massa e viene stabilita l'inadeguatezza delle carceri genovesi e vengono istituiti sedi provvisorio di matricola e infermeria per anticipare queste operazioni, senza istituzione di un servizio di vigilanza, senza capacita' di preconizzare i tempi di permanenza degli arrestati e dei fermati. [...] Anzi si sommano gli uffici trattazione atti della ps con uffici matricola e infermeria della pol pen. Si guarda all'organizzazione e alla parte dell'evento, ma mai alla parte delle persone. Cosi' come la legge precedente, i provvedimenti amministrativi mirano a creare un meccanismo efficiente per l'amministarzione, concentrando apparati che di solito sono distinti, anticipando o posticipando operazioni normalmente unificate, organizzazione un servizio di trasporto improntato solo al risparmio. E' sconcertante riconoscere con il sneno di poi che nessuna attenzione e' stata prestata alle persone che sarebbero transitate: la previsione di centinaia di arresti confligge con l'omessa previsione di un benche' minimo servizio di ristoro, acqua e cibo, nonostante la consapevolezza del periodo estivo e della provenienza degli arrestati da scontri di piazza. Sconcertante e' l'assenza di una autorita' unificante a bolzaneto, e la decisione di censura del colloquio con il difensore nel sito di bolzaneot: anche qui ha prevalso l'idea di efficienza, su altre cose.
Tutti questi fattori che possiamo definire come momenti di scarsa attenzione da parte di legislatore e amministratore sono concatenati e hanno interagito in maniera tutt'altro che arbitraria a generare quelle cause che hanno prodotto gli eventi di cause lamentate, e cmq tali da consentire che gli imputati potessero realizzare le condotte a loro attribuite. [...] La diversita' di quei giorni di genova hanno posto le premesse perche' in un sito come bolzaneto si pensasse a una sospensione delle liberta' fondamentali, e non vi e' mai un richiamo a non confondere la liberta' di esprimere leproprie opinioni con gli eccessi commessi. E' venuta meno l'attenzione di tutela dei diritti costituzionali. Ovvero anziche' accettare che vi sono molti modi di intendere una vita giusta, che si relazionano con loro e si modificano, crescono e muoiono, e che il diritto si pone come strumento di convinvenza tra questi diversi modi, al g8 si e' scelta la via della giustizia assoluta, chi sta dentro e chi sta fuori un unico modo di vivere.
Non vogliamo negare che esistono dei momenti comuni, un nucleo minimo di diritto forte non puo' non esistere, ma al di la' di questo il diritto deve farsi mite, per essere strumento di convivenza civile. Ognuno puo' farsi la sua idea di giustizia ma non puo' pretendere che il diritto diventi il paladino di una sola concezione di giustizia. Questo si e' riflesso nei comportamenti di tanti a Bolzaneto, che si sono sentiti dalla parte giusta, paladini al di fuori di ogni limite e ogni controllo. Da queste considerazioni deve partire l'analisi che deve essere condotta dal tribunale con la dovuta mitezza, mitezza non perche' i fatti non siano gravi, ma nel distinguere cio' che costituisce antefatto non punibile ma che ha avuto un nesso causale con bolzaneto, e le condotte penalmente rilevanti.
Dicevamo che sicuramente e' stata una scelta sofferta quella di distinguere gli antefatti premesse delle violazioni dei diritti umani a bolzaneto e le condotte. la sottile linea distintiva e' stata individuata nella permanenza per molto tempo nella struttura. Ora non e' compito del responsabile civile indicare la carenza probatoria, lo faranno le difese, noi vorremmo suggerire un atteggiamento prudente nell'affermare la responsabilita' penale, nell'indicare cio' che entra nell'ambito del dolo e cio' che resta nell'ambito dell'imperizia. Deve essere individuato cio' che ha causato danni alle p.o. a prescindere dalla responsabilita' degli imputati, e i danni che sono conseguenza diretta degli imputati. Vi sono una serie di antefatti che hanno concorso agli eventi ma che non risultano punibili, facilmente riconducibili a disfunzioni gravi del sito di bolzaneto. Non vogliamo con questo dire che tutti gli imputati siano scusati da queste carenze, ma vogliamo evidenziare la necessita' di non riversare sulle spalle di quei soggetti presenti in quei giorni a bolzaneto tutta la responsabilita' di quanto avvenuto a bolzaneto. Tale discorso va tenuto in considerazione proprio per i soggetti apicali, che in molti casi si sono trovati per caso a bolzaneto e si trovano a rispondere di carenze di altri.
Quindi il 608 e il 323 si possa ritenere provato solo in presenza di un quid pluris da parte del soggetto che denoti la volonta' del soggetto di vessare le persone presenti a bolzaneot, mentre non potra' essere affermato quando risultino provati comportamenti diretti ad alleviare tali condizioni, non tanto perche' dal punto di vista materiale tali comportamenti risultino congruenti con il ruolo di garanzia, ma proprio perche' evidenzianti la volonta' di dissociazione dalla situazione generale. [...]
Vorrei leggere una massima della corte di cassazione dell'ott 2007: "affinche' ricorra la resp. della p.a. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente, resp. che risiede nel rapporto di immedesimazione organica, deve sussistere oltre alla causalita' la riferibilita' all'amministrazione del comportamento stesso [...] tale riferibilita' viene meno quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli estraneo all'amministrazione e i fini della stessa, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico tra l'attivita' del dipendente e l'amministrazione". Cio' che consente di escludere la riferibilita' del fatto non e' tanto la circostanza che il fatto sia commesso con il dolo o con abuso di potere, ma che tale comportamento risulti estraneo ai fini dell'amministrazione. Per verificare l'integrtia' del nesso organico occorre accertare un nesso diretto materiale tra comportamentoe fini dello stato. Nella valutazione del comportamento dovra' verificarsi se questo comportamento anche se deviato risulti sempre finalizzato ai fini istituzionali dell'ente oppure no, perche' l'agente ha sostituito le proprie finalita' a quelle delle istituzioni.
Se questa valutazione verra' fatta si portera' all'accertamento che in tutti i casi si e' verificata questa deviazione dalle finalita' dell'ente. questa finalita' di vessare i detenuti per quello che sono esclude la riferibilita' di questi atti ai ministeri. non si puo' accettare che vengano attribuiti allo stato comportamenti in conflitto radicale con i valori della costituzione. non possono essere riferiti allo stato italiano apologie dei peggiori regimi, insulti razziali o sessuali. I singoli comportamenti che risultassero effettivamente ispirati al tipo di dolo egoistico dovranno essere distinti dalla responsabilita' dello stato. Occorrerà porre una netta linea di confine, perché cio' che e' ontologicamente opposto allo stato non puo' essere addotto allo stato. [...]
Non possono essere riferiti allo stato comportamenti che gli stessi pm hanno definito integrare un duplice tradimento, nei confronti della loro funzione e nei confronti del loro corpo di appartenenza.
RC2: prima di iniziare vorrei semplicemente evidenziare soprattutto dopo aver ascoltato la collega che ci e' stato difficile mantenere su un piano di coerenza complessiva questo nostro intervento difensivo, per una pluralita' di ragioni: dal numero elevato di imputati, dal tipo di reati ascritti a ciascun imputato, dalla pluralita' delle parti civili, dai valori in gioco dall'analisi di questa incredibile vicenda e dal ruolo in un certo senso di convitato di pietra che ha lo stato in questo giudizio. E' gia' stato sottolineato in modo apprezzabile e serio che la posizione dello stato per come viene espressa in questo giudizio debba essere ispirata soprattutto dai principi fondamentali della costituzione, gia' richiamati, principi di cui si e' dimenticata l'esistenza in quei tre giorni incredibili che si sono svolti nel luglio 2001 a bolzaneto. E' difficile tenere una linea unificante anche nel livello difensivo, perche' cmq al di la' delle considerazioni svolte, e me ne rammarico, vi e' un livello di difesa anche piu' tecnico e prosaico che pero' e' doverosa per ogni difensore, in particolare quello che ha il compito di rappresentare e difendere gli interessi civili dello stato, un compito un po' riduttivo rispetto all'importanza della vicenda. Questo e' il ruolo che ci e' attribuito e quindi necessariamente anche qualche considerazione difensiva rivolta alla difesa degli interessi civili dello stato, ancorche' si tratti a mio modestissimo parere di una stonatura rispetto al livello e alla gravita' delle lesioni inferte alle p.o.
Vorrei recuperare un motivo difensivo che era gia' stato svolto in precedenti scritti nostri, sia nell'udienza preliminare che all'inizio di questa fase, dove si specificava che gli atti dove si citavano i ministeri consistente in una apodittica citazione dei ministeri solo perche' gli imputati erano legati da un rapporto di lavoro con i ministeri stessi. [bla bla bla].
Se mi e' consentito parafrasare un'espressione di cordero, intervenendo nel processo penale la parte civile ne ha sdoppiato l'oggetto: tale cumulo di azioni all'interno del processo penale produce conseguenze intuitive, ovvero che all'attivita' volta a comprendere gli atti penali, si aggiunge una questione relativa alla quantificazione dei danni di tipo civilistico. [...] In particolare con riferimento alla causa petendi la parte civile puo' riferirsi al capo di imputazione ma solo dove risulti auto evidente il nesso eziologico tra fatto reato e capo di danno.
I capi di imputazione sono perfettamente esaustivi per le responsabilita' penali, ma potrebbero essere inidonei a integrare gli elementi costitutivi per il risarcimento in sede civile. La corte di cassazione se n'e' occupata: V sez. 09.07.2007 nr 36079. [...] L'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile in sede penale dipende dalla antura delle azioni e dalla concreta relazione tra azioni e risarcimenti. [...]
Alla luce di tali principi sintetici ma indubitabimente chiari riterremmo di poter suddividere le imputazioni in tre categorie, senza pretese di completezza: possono integrare il requisito di immediatezza i capi 50, 54, 57; [...] tale requisito di immediatezza puo' ritenersi integrato solo per le parti lese esplicitamente contemplate, per es i capi 33, 34 [...]; la terza categoria ed e' la piu' gran parte dei capi di imputazione, non vengono individuati ne' riferimenti alle parti lese, ne' quali conseguenze necessitate l'esistenza di un nesso eziologico, come capi 43-44-45-46. Non voglio attararmi, ma in questi capi di imputazione che si riferiscono ai soggetti indicati si evidenzia che gli imputati sottoponevano a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate, ecc ecc.
Tutti questi sono fatti di una gravita' inaudita ma rispetto alla diversa tematica che attiene alla possibilita' di riconoscere il risarcimento del danno il capo di imputazione non e' esaustivo ai fini civilistici, ma solo ai fini penalistici. Ci troviamo in una situazione nella quale forse in una qualunque fase del processo sarebbe stato necessario uno sforzo argomentativo per integrare i requisiti minimali per la causa petendi che rispondono a determinate e imprescindibili regole.
Del resto il tribunale con l'ordinanza che ho gia' citato che il vaglio del dibattimento avrebbe consentito di attribuire a ciascuno dei ministeri le responsabilita' in conseguenza di comportamenti dei propri dipendenti. Quindi alla risultanza del dibattimento quelal genericita' non e' stata sanata neppure alla presentazione delle conclusioni scritte. Per rendere piu' immediato tutto questo, la conclusione di BA presentata proprio oggi, troppo generica. L'esigenza di un impegno argomentativo nel caso in cui l'imputazione non consenta di percepire una immediatezza della connessione tra atti e responsabilita' civile: l'aver rassegnato conclusioni verso una pluralita' di imputati senza neanche individuare i capi di imputazione equivale a trasferire in capo al giudice l'onere di selezionare il novero dei soggetti che hanno violato le norme, sia i comportamenti concretamente ascrivibili agli stessi. Questo pero' non si puo' fare riferendosi direttamente ai capi di imputazione, non specifici. [...]
La prospettazione generica e' rimasta tale anche all'esito della fase dibattimentale, con conseguente inaccoglibilita' delle domande di risarcimento.
In subordine si rileva che la richiesta di una provisionale standardizzata per le parti civili contrasta con la diversita' delle condizioni e dei fatti rilevati. [...]
Concludendo chiederei il rigetto delle domande proposte nei confronti del responsabile civile.