TRASCRIZIONE SOMMARIA – PROCESSO BOLZANETO - XIII UDIENZA DIFESE - DIFESE PELLICCIA, CIMINO (REPRISE), CC (REPRISE)
[ P=Tribunale, A=Accusa, D=Difesa, C=Parti Civili, R=Teste ]
P: [procede all'appello]
D: (Orefice)
[ dopo aver gia' fatto tre udienze, riprende la sua lunga arringa ]
tutte le ffoo che sono passate da bolzaneto sono ufficiali di pg o cmq agenti di pg.
abbiamo agenti di pg che hanno assistito a eventi forse criminali forse no e non sono imputati, mentre cimino e pelliccia sono imputati perche' non possono non aver visto o non aver saputo, un principio odioso che e' stato estirpato dal nostro ordinamento quando il legislatore ha introdotto le parole "oltre ogni ragionevole dubbio"... il "non possono non aver visto" non puo' portare a una condanna, perche' questo contrasta con il principio della prova della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio".
Io poi voglio dimostrare l'assoluta mancanza del rapporto gerarchico tra pol pen e membri del disciolto corpo, l'assoluta assenza di una posizione di garanzia, e che non vi e' prova che i capitani siano stati presenti nel sito. [...] La procura ha citato molti testimoni a sostegno della loro tesi ma li ha citati a sproposito, malamente, esamineremo le loro testimonianze. Lo stesso errore di Ricci e altri lo fa Toccafondi. Siccome a me non piace parlare degli esami degli imputati, ne' di Pelliccia ne' di Gugliotta, perche' il mio ruolo di difensore si ferma al rispetto del diritto di difendersi. Non critichero' l'esame di Toccafondi, ma faccio un rapido passaggio, per dimostrare come lo stesso dichiari cose che non corrispondono alle risultanze dibattimentale. Il dr Toccafondi dice "assolutamente si'", gli si dimonda chi sono i capitani e lui risponde "il generale Doria, il colonnello non ricordo il nome". Andando avanti gli viene chiesto chi c'era d'altro e lui dice "c'erano i marescialli della pol pen". E' un medico non ha il dovere di conoscere i gradi, ma parla dei marescialli della pol pen che erano "presupposti alla vigilanza e in matricola". Andando avanti visto che su Cimino e Pelliccia non ha ancora detto nulla gli viene chiesto esplicitamente se li conosce, e dice "puo' darsi di vista, il nome non mi dice nulla, io sono piu' vecchio, conosco quelli piu' vecchi". Da questa deposizione e' evidente che non dice in nessun passaggio di aver visto Cimino e Pelliccia. Ma vi e' di piu' e concludo su questo punto, lo stesso ricorda invece che erano sempre presenti "il dr sabella e gli alti ufficiali della catena di comando, Ricci, Doria e quant'altro", e sicuramente non si riferisce ai miei assistiti. La stessa procura di fronte alla sussistenza dei tre requisiti per definire apicali i capitani e' incerta. Il tribunale ricordera' che il 6 luglio 2007 ha acquisito lo stralcio con cui la procura disponeva che Cimino e Pelliccia oltre a 150 iscritti nel registro degli indagati fosse stralciata dal processo perche' dopo 18 mesi giuridici cioe' 21 solari, viene disposto lo stralcio, e si legge che "non ci sono elementi sufficienti per procedere al giudizio". Cosa succede dopo? Succede che la procura apre un processo per falso ideologico contro ignoti per i turni di servizio, perche' erano emersi dei sospetti che quei turni non fossero rispondenti al vero, tra cui viene indagato il capitano Coletta, mio assistito, ma viene archiviato, perche' i turni non corrispondono all'attivita' ma non c'e' dolo perche' e' tutto dovuto alla confusione di quei giorni. Al termine di questa indagine a sorpresa vengono iscritti al registro degli indagati Doria, Sabella e i miei due assistiti. Ma non era emerso niente di nuovo, nel frattempo! [...] La procura sapeva il loro ruolo e tutto, ne chiede lo stralcio e poi li ripesca? La procura non ha speso una parola per spiegare il cambio di orientamento, perche' essere capitano nel set 2003 non era sufficiente a un dibattimento, a dic 2003 lo diventa invece. Io l'ho piu' volte detto che i miei assistiti si sentono dei capri espiatori. Arrivati alla fine ci si rende conto che i cc non possono essere imputati, la ps neanche, mentre la pol pen si, ma non possono iscrivere il dr sabella come indagato allora ripescano cimino e pelliccia. Serviva un apparente vertice anche per l'amministrazione penitenziaria. A quel punto tutte le corrette valutazioni sul loro ruolo vengono strappate e vengono ripescati i capitani.
Fatta questa premessa esaminiamo quanto detto in breve sintesi. Il mio intervento odierno non e' una tesi disperata o stravagante di un difensore che non sa cosa dire. Io diro' molto poco di mio in questo intervento, ma il mio sara' un esame dettagliato semplicemente della legge che regola il rapporto gerarchico, dei documenti e delle testimonianze. Di mio considerazioni personali non ne metto nulla. Non e' corretto dire "la tesi dell'avvocato orefice e' sbagliato", dovrebbe dire "la legge e' sbagliata", o "la legge non e' stata applicata a bolzaneto", per sostenere la propria tesi.
Partiamo dal rapporto gerarchico: non sono superiori gerarchici. avevano alle loro dipendenze funzionali 5 ispettori e 3 sovrintendenti. Quello che ha la procura non e' completo, mancano le firme dei sottufficiali, che e' quello che abbiamo prodotto noi. La riforma attuata con la legge 395/1990 nasce da una profondo dibattito proveniente dagli anni 70. Ci sono stati movimenti sociali, politici che hanno sostenuto che in un paese civile le carceri non possono essere gestite da militari, cosa tipica delle dittature. Questo e' lo spirito. E lo spirito nasce negli anni 70 che e' l'epoca in cui viene fatta anche la legge sull'ordinamento penitenziario, un'epoca in cui si sta attenti al fine rieducativo della pena. Con questo spirito il legislatore all'art 1 istituisce il corpo civile della pol pen e scioglie all'art 2 il corpo militare degli agenti di custodia. Arrivati a questo punto il ministero si rende conto che si e' creato un buco, perche' in concreto i marescialli degli agenti di custodia transitano nel ruolo corrispondente della pol pne. Per i ruoli degli ufficiali non era stato creato nell'ambito della pol pen i ruoli dirigenziali. Quindi gli ufficiali non hanno dove transitare e restano militari. L'amministrazione si rende conto del vuoto normativo, e pone il quesito sui rapporti tra ufficiali del disciolto corpo e agenti della pol pen, perche' la normativa non prevede un rapporto gerarchico. Nell'art 6 ci parla della subordinazione e all'1rt 9 si parla dei doveri di subordinazione. Dice che gli agenti di pol pen sono subordinati a ministro di grazia e giustizia, sottosegretario, direttori generali, e infine superiori gerarchici. In questi rientrano gli ufficiali? No. Perche' i superiori gerarchcii sono quelli indicati in art 6 comma 3, cioe' sovrintendenti e ispettori. L'amministrazione lo sa e si chiede come fare a regolare il rapporto del disciolto corpo. Interroga allora il consiglio di Stato, con un quesito specifico. [...] Il Consiglio di Stato enuncia quattro principi: ribadisce che gli ufficiali hanno mantenuto lo status militare e quindi siccome il principio di subordinazione vale solo nello stesso corpo gia' e' una prova; poi dice che il nuovo status militare con funzioni assegnati a civili puo' essere svolto solo se hanno requisiti di legge, e il direttore deve avere una laurea e conoscere una lingua, e se diventano direttori non sono piu' militari; il terzo principio e' che l'ufficiale del disciolto corpo quando svolge le funzioni dell'art 25 comma 6 e si avvale della pol pen, la stessa si trova in dipendenza funzionale e non in subordinazione gerarchica; il quarto principio dice che proprio che quando l'ufficiali svolge l'attivita' con la pol pen l'incarico deve essergli dato con ordine di servizio che deve essere noto sia a ufficiale che a agenti. Questo dice il Consiglio di Stato. Viene diffusa questa regola con una circolare del ministero in modo che tutti ne siano a conoscenza. Il legislatore nel 1999 interviene nuovamente sulla materia con il dpr 82/1999 che regola l'ordinamento e l'attivita' della pol pen. Rientra sull'argomento e i principi del consiglio di stato diventano legge all'art. 7, che cita anche la procura con il primo comma. La procura dice che la subordinazione si e' ricreata con questo dpr. [...] La procura dice ceh quando gli ufficiali svolgono funzioni nella gestione penitenziaria ecco che rientra la subordinazione gerarchica. Se leggiamo il comma 2 dell'art. 7 introduce il tema della dipendenza funzionale. Quello che ci interessa e che e' assolutamente chiarificativo per i tribunale e' il terzo comma che dice che le disposizioni del precedente comma si applica anche al personale di altre forze dello stato, compreso altre forze di polizia e forze armate. Se lo vogliamo tradurre la dipendenza funzionale si applica anche al disciolto corpo, perche' quale altra forza di polizia che agisce nell'amministrazione? Sono loro. Solo loro. La norma e' fatta per loro e definita in maniera piu' ampia per coprire altre collaborazioni. Questa e' la ratio. [...] A questo punto ritengo sia chiaramente provato dalla norma che non esiste il rapporto gerarchico, ma quello funzionale, che presuppone una funzione e una assegnazione dei soggetti. Questo e' importante sia ora che quando esamineremo la funzione svolta dai capitani. Nel rpimo documento vengono ordinati organizzatori e coordinatori delle traduzioni, mentre nel secondo documento gli si mettono alle dipendenze 8 persone. Il documento sembra supporre che ci siano altri sottoposti, ma il generale ci dice che sono solo i firmatari, ecco perche' e' importante. L'importanza del solo rapporto funzionale e' evidenziato dalla procura, che ha piu' volte detto che ha avuto problemi a ricostruire i rapporti con la ps, mentre meno ne ha avuto con la pol pen perche' c'erano numerosi documenti e ordini di servizio. L'attivita' del DAP deve essere sempre finemente regolata da ordii di servizio.
Passiamo ora alle testimonianze dibattimentali che confermano questa tesi. Dr Sabella: "un ispettore di pol pen e' un uomo che all'epoca comandava piu' uomini di un generale di cc. l'ispettore di san vittora a 1300 unita', piu' di un generale dei cc. quando parliamo di ispettori parliamo di persone dei massimi livelli a cui non dobbiamo spiegare cosa devono fare. [...] un problema serissimo e' come impiegare gli ufficiali del disciolto corpo, ufficiali senza esercito". Questo ci conferma la norma, l'art. 7. Ma andando avanti e li troverete nella mia memoria con il mio commento fondamentale e decisivo, eprche' queste testimonianze non possono essere superate: "un agente della pol pen non manda a quel paese un generale del disciolto corpo, non lo fara' mai, pero' l'ufficiale non ha nessun potere gerarchico," e' una questione di stima e di rispetto. A domanda sulla posizione dei capitani nei confronti di gugliotta dice "non erano certamente superiori perche' non avevano superiorita' funzionale" [...] "se gugliotta gli dice che dovevano uscire, dovevano uscire". [...] Il capitano Coletta ci dice che lui la domenica ando' a bolzaneto perche' spostato il personale a bolzaneto, anche gli ispettori, vanno anche i due ufficiali perche' l'isp. assegnato a loro se avesse ricevuto disposizioni da cimino e pelliccia non avrebbe potuto obbedire. Quindi conferma la nostra posziione. Conferamta anche da Martinelli Roberto, isp pol pen e segretario di uno dei loro sindacati: "tra ufficiali del disciolto corpo non vi e' dipendenza gerarchica ma solo dipendenza funzionale cioe' solo quando vi e' un determinato incarico affidato". Ricorda anche che piu' volte la pol pen si e' posta il problema e ribadisce alla fine che "se non c'e' dipendenza gerarchcia quando si fuoriesce dai compiti della dipendenza funzionale non c'e' dipendenza di alcun tipo". [...] [Orefice si rivendica di aver chiesto l'escussione di 300 testimoni, ndr] [cita altri testi della pol pen, che citano come superiore l'isp. Olla] [...] Gli altri ispettori che non abbiamo sentito saranno di altre regioni e avevano a disposizione a dipendenza gerarchica il resto del personale. Per terminare la questione gerarchica, per evidenziare come un capitano non comanda indistintamente personale di grado inferiore di qualsiasi corpo, ricordo la deposizione del vice questore cipriani, che interviene per l'assembramento nel cortile del ven sera, e la domanda del presidente risponde "io mi ricordo di aver fatto l'intervento sui miei ragazzi, se ci fossero stati altri corpi di polizia io non avrei potuto fare granche' perche' non mi avrebbero risposto". Questo e' il quadro quotidiano. Particolare in piu' sempre da Cipriani, per vedere la difficile convivenza ci dice che essendo l'unico del reparto mobile presente il dr perugini dovette chiamare lui per intervenire sui reparti mobili, perche' anche nello stesso corpo c'e' un po' di rivalita'. Pacifico, quindi oltre al superiore funzionale si preferisce far intervenire un superiore gerarchico. E nulla rileva di fronte a questo quadro normativo e di testimonianze quando viene detto che un agnete di pol pen non manda a quel paese un generale. Perche' e' evidente che nella convivenza forzata per motivi di lavoro, uscendo dal discorso formale, e' evidente che bisogna pur sopravvivere e creare un rapporto umano, ma in questo non si puo' derivare un rapporto gerarchico. Quindi non mi dilungo ulteriormente sul punto perche' mi pare di aver chiaramente provato il tutto. Dico che mancando gia' solo questo elemento viene meno la possibilita' di contestare agli imputati cimino e pelliccia le responsabilita' che si vogliono addurre, perche' non sono apicali. Ecco perche' la procura a un certo punto ripesca la posizione dell'ufficiale di pg. Vediamo quindi che oltre la superiorit'a gerarchica manca anche una qualsivoglia attivita' direttiva nel sito. [...]
[...] Per capire quali erano le funzioni dei capitani e perche' Ricci li nomina come coordinatori e organizzatori devo partire dai vari dpr. La norma afferma che i capitani possono svolgere solo attivita' amministrative, non sono piu' operative, non possono piu' avere contatto con i detenuti. [...] Anche in tema di traduzioni i capitani possono avere un ruolo organizzativo, ma devono poi essere realizzate esclusivamente dalla pol pen. La procura per poter applicare l'art 40 oltre al discorso gerarchico deve sostenere che i capitani avessero una posizione di garanzia, ma tale affermazione e' due volte falsa. Perche' non solo non possono avere incarichi di vigilanza, ce lo dicono ricci, sabella e molti altri testimoni, ma il seocnod errore giuridico non solo a livello di prova e' che finche' un detenuto e' in un sito detentivo e' sempre sotto la responsabilita' del comandante di reparto. Questo non e' una tesi di comodo. A me in questo momento non e' una critica al diritto di difesa di gugliotta, ma quello che mi sorprende e' che la procura di fronte a questo quadro normativo invece che prenderne atto e rendersi conto che non c'e' responsabilita' dei capitani, cita a sostegno della propria idea, non e' piu' un teorema, solo l'esame dell'imputato gugliotta. Sappiamo i criteri giuridici dell'esame di un imputato e quanto puo' valere. Sicuramente non puo' superare un quadro normativo e altre 7 testimonianze che dicono il contrario. E la procura le conosce, quelle di coletta, colazzo e altri. [...] Ma prima ancora delle testimonianze c'e' il quadro normativo che vi porto all'attenzione. Dobbiamo sempre riprendere il dpr 82/1999: all'art 31 stabilisce i compiti e l'autonomia del comandante in un reparto. "il personale di un sito costituisce un reparto; il comandante di reparto gestisce tutot il personale che vi presta servizio e assicura l'ordine e la scrupolosa osservanza dei detenuti e degli internati, nonche' di tutti coloro che a qualsiasi titolo entrano nell'istituto". E' il comandante. Non esiste la figura di altri comandanti. Non esiste. Sopra il comandante c'e' solo il direttore. E quindi i capitani non avevano alcuna qualifica. [...]
[...] Sul punto e concludo, perche' i capitani non possono essere assimilati a direttori del sito, perche' e' sabella, proprio lei presidente dice "proprio magari non e' rilevante questa domanda perche' qui nessuno ha contestato che siano direttori". Quindi voi presidente l'avete gia' capito. Io mi interrompo qui e riprendo dopo la pausa.
[ pausa sino alle 12.30 ]
D: (Orefice) riprendo l'intervento e dopo aver dissipato i dubbi sui compiti di piantonamento e di direttore che servono solo a creare confusione del processo, vediamo quale era il compito dei capitani presso la caserma e non presso il sito detentivo nel quale non avevano alcun ruolo. Per questo dobbiamo partire dal documento di sabella e dai documenti di ricci. il documento di sabella spiega perfettamente e ritengo in maniera insuperabile che gli ufficiali avevano il compito di dirigere le traduzioni, e che non avevano alcun compito sulla custodia anche precedente alla traduzione. l'attivita' di traduzione dice era estranea a quella di custodia, vigilanza e sicurezza di cui lui era coordinatore. sabella ci dice che i capitani non erano alle sue dipendenze gerarchiche. che significa? una separazione netta tra vigilanza e custodia, e l'attivita' successiva di traduzione. e questa non e' la mia interpretazione ma l'interpretazione autentica della testimonianza di sabella. gli altri due documenti sono di ricci, l'importanza delle firme dei destinatari l'abbiamo vista, [...] e vediamo che il gen ricci ci spiega cosa significa coordinatori delle traduzioni, per bolzaneto e' una figura nuova perche' il coordinatore delle traduzioni anziche' stare in ufficio al provveditorato sta sul posto, per esigenze di funzionalita'. Perche' normalemtne funziona che il carcere comunica al provveditorato una traduzione da fare, lo comunica al prat regionale dove c'e' il coordinatore, questo prende nota di tutte le traduzioni che devono essere svolte e gira queste richieste ai nuclei traduzione regionali. la novita' su bolzaneto e' che anziche' stare in ufficio dove gestiscono tutte le traduzioni della regione, con tempi lunghi, come sipuo' desumere dall'iter, su bolzaneto la novita' e' che il coordinatore viene portato sul posto. questa e' l'attivita' che svolgevano. dargli qualunque altra funzione significa non essere conformi non solo al quadro normativo ma anche alle risultanze dibattimentali. la traduzione poi la svolge il capo scorta. e' evidente che il coordinamento non puo' avere responsabilita' sulla traduzione, non puo' seguirle fisicamente, sta in ufficio e dispone che venga eseguito. ed e' quello che cimino e pelliccia hanno fatto a bolzaneto. perche' dico questo? ci sono anche le testimonianze che ce lo dicono. [cita varie testimonianze]. [...] [rovescia tutto su gugliotta e sabella] [...]
[...]
[ il tribunale e' estremamente annoiato, Orefice punta a prenderli per sfinimento, ndr ]
[...]
Chi ha lavorato al sito di bolzaneto non li ha mai visti i capitani. non si puo' ritenere che i matricolisti non vedano i cosiddetti passaggi di consegne. non li conoscono. perche' non e' vero. questa e' la realta'. non e' vero che avessero una funzione. conferma finale e sono proprio alle ultime testimonianze, l'isp mercadanti [...] che a fine turno consegna il sito a un pari grado della pol pen. tutte queste testimonianze confermano quanto sostengo da un po' di tempo, ovvero l'assoluta mancanza di fondamento in fatto e in diritto della responsabilita' nel sito dei capitani. quindi una mera idea della procura che non ha trovato nessun riscontro. ho piu' volte detto che e' privo di valore rafforzando la propria idea con l'esame dell'iputato gugliotta. per chiudere una ulteriore prova che e' meglio usare tutte le armi a disposizione e' di tipo documentale: doc 7 del nostro materiale difensivo, una comunicazione di sabella a tutte le autorita' organizzative del g8 con cui sabella comunica le utenze telefoniche dei nuclei operativi della penitenziaria con cui potrebbe sorgere un problema di relazione. [...] per bolzaneto da come riferimento l'ufficio matricola e il responsabile della sicurezza gugliotta. [...] poi c'e' la circolare interna con il numero di cimino e pelliccia, interna. interna. infine conferma che non hanno responsabilita' sui detenuti abbiamo 500 documenti, ovvero la richiesta di traduzione e relativo verbale di ricezione, in cui il tribunale vedra' che la richiesta di traduzione della matricola di bolzaneto sezione distaccata... "si prega di voler allertare il capo scorta della traduzione al fine di prevenire problemi e consentire un corretto svolgimento della traduzione". Chi la firma? L'ispettore capo scorta. Io le ho spulciate a campione e sono tutti firmati dall'ispettore capo scorta. tranne in un caso in cui vengono consegnati a olla ma la traduzione la fa grillo. Sicuramente non c'e' richieste di traduzione firmata dai capitani. L'altro documento analogo sempre l'ufficio matricola e' il verbale di ricezione del detenuto. E anche qui chi e'? il responsabile della matricola del carcere, ad esempio alessandria, consegna per la traduzione all'ispettore capo scorta. Chi firma la ricezione e' l'ispettore. Se i capitani avessero responsabilita' avrebbero firmato loro, no?
Ultimo elemento ritenuto dalla procura necessario per la figura degli apicali e' la presenza nel sito di 6-8 ore, non in caserma, ma nel sito. [...] Giustamente. Non basta stare in caserma. Il requisito di 6-8 ore della procura e' non la presenza in caserma ma dentro al sito. [...] E c'e' poco da dire. Di fronte al nulla non possiamo rispondere. non abbiamo un elemento che dica che i capitani sono stati 6-8 ore dentro il sito. che abbiano fatto i turni ora lo vedremo, certamente c'erano, ma una prova che dica che sono stati a lungo dentro il sito non c'e'. Quindi cosa succede, e la procura si rende conto che i suoi tre momenti di indicazione degli apicali non sussistono e prova a spostare l'attenzione del processo alla qualifica di ufficiale di pg. E' solo un estremo tentativo per mantenere la posizione. Dlala genesi processuale del rilievo di ufficiale di pg, emerge chiaro che e' una scialuppa di salvataggio: nel mezzo del processo si rendono conto che il teorema non regge piu' e lanciano questa scialuppa di salvataggio. La qualifica di upg e' in contrasto con la permanenza e a bolzaneto erano tutti upg o apg, e allora questo tema processuale e' inutile. Se fosse determinante uno dovrebbe spiegare perche' l'upg pelliccia e' imputato e le decine di upg ispettori no. Ma la genesi di questa cosa e' chiara: quando comapre a sorpresa? [...] Domanda a Ricci: "ancora una cosa a questo punto, i capitani del disciolto corpo sono ufficiali di pg?". Dopo una testimonianza che demolisce il castello accusatorio. Risposta: "secondo me il codice di procedura penale prevede che l'ufficiale di polizia sia tale fino al colonnello. il generale di brigata non lo e' piu'". Sono evidenti due cose da sto passaggio. Vi e' la prova che la procura ha mal digerito la testimonianza, perche' il generale ricci gia' l'aveva detto, non c'era bisogno di chiedere sta cosa. Ma e' evidente, la preparazione dei pm e' tale che non hanno bisogno di chiedere il contenuto dell'art 55 del cpp al generale. Questa domanda nasce dal senso di sconforto della testimonianza. Ma c'e' di piu'. Quando il sottoscritto ha cercato di porre domande sulla testimonianza di martinelli sulle leggi speciali, il pm si e' opposto. Sta deponendo su una legge, ha detto, e non sui fatti. Nella memoria troverete il mio appunto quando io dico: li chiediamo pero' al gen ricci. E questo e' importante non mi dilungo ulteriormente per ribadire un concetto che ho piu' volte detto: questo difensore l'ha detto dalla prima udienza, non aveva paura di fare questo processo, abbiamo perso la grande occasione di approfondire i fatti, e questo e' stato uno di quei momenti. La difesa dei capitani e i capitani stessi non temevano il processo. Noi abbiamo chiesto una lista testi di 1000 persone non per paura del processo, ma per confermarli. Forse e' la procura che li temeva 1000 testimoni. E ancora per dimostrare che la qualifica di upg nulla porta al teorema accusatorio dobbiamo fare dei piccolissimi passaggi: l'upg che non interviene non permette di usare l'art. 40. E' necessaria la posizione di garanzia che deriva da funzione e grado. Crollando la funzione l'art 323 combinato con il 40 non puo' essere contestato agli imputati. [...] Se non c'e' la funzione crolla tutto, e non e' la qualifica di upg che fa scattare la rilevanza e la sussistenza del 323, ma i tre requisiti che abbiamo gia' detto non sussistere.
P: quanto deve andare ancora avanti avvocato?
D: (Orefice) 40 min sono solo testimonianze che provano che i capitani non hanno visto niente e che al limite sono altri che hanno visto.
P: continuiamo allora [sono le 14.17].
[...]
[ avvocato Zunino per i cc ]
[ avvocato Biondi per i cc ]