[P = Presidente o giudici ; D = difesa ; A = accusa ; R = teste]
P: [fa l'appello]
[il PM presenta memoria scritta circa l'ordinanza di inutilizzabilita' di documentazione relativa alla posizione dell'imputato T.F.]
A: il pm deposita memoria per una richiesta di revoca dell'ordinanza del 22 ottobre 2005 emesso da questo tribunale. da quell'ordinanza e' stata decisa l'inutilizzabilita' della documentazione depositata [...]
Il pm allega tutti gli atti in modo che il tribunale possa averne visione, insieme all'altra ordinanza di utilizzabilita' o meno. QUesti atti non hanno nulla a che vedere con l'inutilizzabilita' rispetto a F.
QUindi deve essere evidenziato come erroneo risulti il riferimento del tribunale rispetto ad atti che appartengono ad altri procedimenti. L'ordinanza del 16 marzo 2004 riguardava infatti altri atti acquisiti in altro procedimento. QUindi con riferimento alla posizione del F. si osserva quanto segue. F. e' iscritto nel registro degli indagati in data 5 febbraio 2002 in ordine ai reati del cpp ascrittigli. Naturale scadenza del fascicolo era il 20 settembre 2002. F. risulta poi essere stato iscritto nel registro degli indagati in data 13 giugno 2002 in ordine all'ulteriore reato di cui all'art. 419 con naturale scadenza delle indagini alla data del 29 gennaio 2003. Il procedimento x il 14 giugno del 2002 risulta essere stato riunito nel procedimento y. E in tale data sono stati riuniti tutti gli imputati. Con il provvedimento di riunione risultano essere finiti tutti gli atti di indagine fino a quel momento espletati nei fascicoli precedentemente separati. [in pratica i PM contesano la decisione circa l'inutilizzabilita' del materiale rispetto ad uno degli imputati. La loro teoria e' che trattandosi di piu' atti, poi riuniti in un unico procedimento, le date di scadenza degli indagini non sono semplicemente le prime, ma sono mutate nel corso del tempo, dato l'accorpamento di procedimenti tra loro e l'iscrizione al registro degli indagati diversa nel tempo e dunque diverse sarebbero le scadenze delle indagini. in parole povere.]
Deve poi essere evidenziato che questo materiale depositato risulta composta da elementi gis' depositati tempo prima rispetto al termine delle indagini. [finisce la Canepa, attacca Canciani]
A: non abbiamo fatto altro che prendere il dvd e indicare quale materiale presente all'interno del dvd e abbiamo dettagliato all'interno di questo cospetto la data dell'avvenuto deposito. per quei reperti di cui non e' indicato nulla allora potrebbero essere colpiti dalla sanzione di inamissibilita'. per tutto quello che riguarda il resto, si tratta di un nuovo deposito di materiale gia' presente all'interno del fascicolo. si tratta di un deposito atto a organizzare meglio il materiale del fascicolo.
D: [tambuscio] chiediamo un termine per esaminare gl elenchi allegati a questa memoria. Fosse stata depositata in segreteria sarebbe venuto a genova il difensore titolare. Adesso mettersi ad esaminare il materiale mi pare strano. Chiedo la possibilita' di replicare con una memoria scritta.
A: il PM si oppone a questo tipo di richiesta. la memoria sarebbe stata depositata in udienza, lo abbiamo detto la scorsa udienza, quindi poteva intervenire la scorsa udienza, l'avvocato. Il tribunale aveva ribadito che la discussione sarebbe avvenuta in udienza e non ci sarebbe stato nessun dibattito fuori dall'udienza stessa
D: il tribunale aveva invitato alla memoria scritta, ma non mi pare fosse stato deciso di discuterne in udienza. QUesto non era stato precisato dal tribunale. se e' necessario discuterla ora chiedo almeno due ore di termine per discuterne.
P[devoto]: il tribunale e' in imbarazzo, perche' non e' questione sorta di recente, ma ce la portiamo dietro da un anno e mezzo. La memoria scritta dal pm non lho ncora letta. nella richiesta orale del pm ho colto il passaggio quando dice che la difesa, almeno in parte, la difesa ha ragione. quindi e' un'accettazione parziale delle ragioni della difesa. inon c'e' solo il problema per la difesa ma anche per il giudice. non sarei contrario ad un minimo di tempo. mi chiedo se fosse possibile proseguire l'udienza con altri casi in cui la memoria non centra.
A: [canciani] no mi scusi, il teste parlera' e testimoniera' e dimostreremo che quel deposito di materiale e' avvenuto nei confronti di F. nei termini consentiti. I grandi sistemi, poi...l'ordinanza cui si faceva riferiemnto nona ttiene alle fotografie che riguardano l'imputato F. e si ribadiscono gli accordi della scorsa settimana, circa la discussione di oggi della nostra memoria. Altrimenti il tribunale o rinvia o da' un congruo termine alla difesa.
D: un'altra cosa. ho un processo per direttissima e mi pare legittimo chiedere un termine.
[camera di consiglio]
P: Il tribunale con riferimento alla posizione del F. nella sua precedente ordinanza 16.03.2004 dichiarava inutilizzabile ogni riferimento del teste zampese ad atti di indagine compiuti in altri procedimenti e non contenuti nel presente procedimento. nella scorsa udienza dell'8 11 2005 a fronte di questione riproposta dalla difesa di F e ribattuta dal pm, il tribunale faceva presente che tale questione era stata proposta un anno e mezzo prima e gia' decisa con due succesive ordinanze invitando le parti alla puntualizzazione scritta e documentata delle date. in odierna udienza il pm deposita memoria articolata e corredata da16 documenti eccependo che le ordinanze del tribunale sarebbe fondate su erronei presupposti di fatto e pertanto meritevoli di revoca. la difesa ha chiesto termine per poter valutare i dati di fatto e l'ingente quantita' di documentazione allegata. ritenuto che della memoria depositata in data odierna il pm ha definito affermazione difensiva relativa a all'inutilizzabilita' di materiale foto video nella sostanza parzialmente rispondente al vero e ha riconsociuto che tra la documentazione inserita nel dvd depositato il 25 7 2003 vi sono cmq alcuni elementi, pochi per il pm "che possono ritenersi colpiti dalla sanzione di inutilizzabilita'" il pm ne' specifica quali siano i singoli elementi di documentazioni di cui riconosce la inutilizzabilita' ne' trae la dovuta conseguenza logica di revocare la relativa richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento. il pm pur nella complessita' delle questioni trattate dalla memoria e nell'esigenza di continui riferimenti a doc. foto video non ha ritenuto di depositare la memoria prima di oggi per dare modo alle difese di esaminarle preventivamente. il pm inoltre ha manifestato indisponibilita' a proseguire nell'odierna udienza all'esame del teste zampese in ordine a posizioni estranee alla questione proposta, diversamente dalla scorsa udienza. invece risulta accoglibile la richiesta della difesa F: di un congruo termine per l'esame della memoria e della documentazione.
PQM
il tribunale assegna alla difesa il termine fino al giorno 18 nov. 2005 per il deposito di replica scritta alla memoria del pm e rinvia il procedimento alla data 22 nov. 2005 alle 9 in cui verra trattazione esclusivamente orale sulla questione. l'udienza e' tolta.
[fine]